Ai sensi dell'art. 63, comma 3, della L.R. 01/09/1993, n. 26 le disposizioni di cui al presente articolo cessano di trovare applicazione con decorrenza dalla effettuazione delle prime elezioni congiunte del consiglio e del presidente della provincia regionale.

Si veda l’art. 28 della L.R. 06/03/1986, n. 9.

L’articolo così recitava:

“Art. 136 - Adempimenti della prima adunanza

Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il Consiglio procede alla convalida ed alla eventuale surrogazione degli eletti, quindi alla elezione del Presidente della Giunta e, successivamente, a quella della Giunta.”

Dalla redazione