Articolo abrogato dall'art. 61, della L.R. 06/03/1986, n. 9.

Si veda il titolo I, dall'art. 26, della L.R. 01/09/1993, n. 26.

L’articolo così recitava:

“Art. 155

Il Presidente della Giunta è eletto dal Consiglio fra i propri componenti, con la procedura stabilita dall'art. 66.

Si applica per la sostituzione del Presidente della Giunta la disposizione dell'art. 75.”

Dalla redazione