Articolo modificato dall'art. 16, della L.R. 21/02/1976, n. 1 e, successivamente, abrogato dall'art. 61, della L.R. 06/03/1986, n. 9.

Si veda l’art. 33, della L.R. 06/03/1986, n. 9 e, successivamente, l’art. 35, della L. 08/06/1990, n. 142, come recepita dall'art. 1, della L.R. 11/12/1991, n. 48.

L’articolo così recitava:

“Art. 150 - Funzioni della Giunta

La Giunta delibera in ordine a tutti gli affari attribuiti al libero consorzio o ad esso delegati dallo Stato o della Regione, che non siano di competenza del Consiglio o del Presidente della Giunta.

La Giunta inoltre:

a) stabilisce il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio e ne predispone l'ordine del giorno, salvo il disposto dell'art. 137 comma secondo, n. 3;

b) prepara il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i bilanci concernenti le istituzioni che appartengono al libero consorzio;

c) forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali del libero consorzio;

d) compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio.”

Dalla redazione