Articolo abrogato dall'art. 31, della L.R. 03/12/1991, n. 44, così recitava:

“Art. 40 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente titolo sono estese alla Commissione provinciale di controllo, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo VI, capo secondo, della presente legge.”

Dalla redazione