Articolo abrogato dall'art. 31, della L.R. 03/12/1991, n. 44, così recitava:

“Art. 39 - Spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali di controllo

Sono a carico della Regione la somministrazione dei locali ed ogni altra spesa per il funzionamento delle Commissioni provinciali di controllo.

Ai componenti delle Commissioni provinciali di controllo è corrisposta una indennità nella misura che sarà stabilita con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per le finanze.

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