Articolo sostituito dall'art. 1, della L.R. 17/02/1987, n. 5.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 27/07/1989, n. 453 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che, anche per la fusione dei comuni e per la modificazione delle circoscrizioni territoriali, debbano essere sentite le popolazioni interessate.

Si vedano gli artt. 13 e 60, della L. 08/06/1990, n. 142, come recepita dall'art. 1, della L.R. 11/12/1991, n. 48.

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