Ai sensi dell’art. 25, comma 10, della L.R. 04/12/2014, n. 33 ai fini di quanto previsto dal presente comma, le aziende in attività, titolari di autorizzazioni rilasciate in attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale), e non rinnovate ai sensi della legge regionale medesima, presentano la SCIA di cui all’articolo 13 della presente legge entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. 33/2014. La mancata presentazione della SCIA nel termine predetto determina l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 23, comma 1, della presente legge.

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