Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, della L.P. 02/08/2017, n. 9, così recitava:

“Art. 49 - Usi delle acque irrigue e di bonifica

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la costruzione di centrali idroelettriche e per l'approvvigionamento di imprese produttive che comportano la restituzione delle acque e che siano compatibili con successive utilizzazioni, con l'impiego delle condotte già esistenti, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura e con le modalità previste dalla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia), come da ultimo modificata dall'articolo 40 della presente legge.

2. Per le disposizioni di cui al comma 1, la Giunta provinciale provvederà con proprio regolamento.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.”

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