Articolo abrogato dalla L.R. del 04/03/2009 n.3. L’articolo 50 così recitava: “1. L'approvazione dei progetti di massima od esecutivi di opere o lavori di cui al precedente art. 1 da parte degli organi competenti all'approvazione stessa, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità della loro esecuzione; gli effetti di tale dichiarazione cessano se i lavori non abbiano avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.

2. Il provvedimento di approvazione del progetto di cui al comma precedente deve indicare i termini di inizio e di compimento delle espropriazioni e dei lavori.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 106, secondo e terzo comma del DPR 27 luglio 1977, n. 616, nonché dalla legge regionale 23 gennaio 1981, n. 9 e sempreché non si tratti di opere di competenza della Regione ai sensi del precedente art. 2, sono delegate ai presidenti delle comunità montane, per le opere localizzate nell'ambito territoriale delle comunità stesse, e, per le restanti opere, ai presidenti delle provincie competenti per territorio, le funzioni amministrative concernenti:

a) l'espropriazione per pubblica utilità e la dichiarazione d'urgenza e indifferibilità delle opere;

b) l'occupazione temporanea d'urgenza e le attività previste dagli artt. 7 e 8 della legge 23 giugno 1965, n. 2359.

4. L'inizio dei lavori è subordinato in ogni caso alla disponibilità dell'area da parte del soggetto attuatore, a titolo di proprietà, espropriazione od occupazione d'urgenza.”

Dalla redazione