Comma modificato dall’art. 2, comma 1, della L.R. 19/07/1978, n. 44 e, successivamente, abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 12/03/1984, n. 15, così recitava:

"4. Possono non essere subordinate al programma pluriennale di attuazione, in base a specifici criteri e limiti stabiliti dal programma stesso, le concessioni relative ad interventi sugli edifici esistenti."

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