Articolo abrogato dall'art. 9, comma 4, della L.R. 12/03/1984, n. 14, così recitava:

"Art. 5

1. Le osservazioni od opposizioni che i privati e le amministrazioni dello stato di cui alla lettera d) del precedente art. 4 intendono formulare al comune debbono essere presentate per iscritto entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito."

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