Articolo modificato dall'art. 13, commi 1-2, della L.R. 05/12/1977, n. 60; dall'art. 18, commi 4-5, della L.R. 02/11/1978, n. 63 e, successivamente, abrogato dall'art. 9, comma 4, della L.R. 12/03/1984, n. 14, così recitava:

"Art. 36 - Contenuti dei piani di lottizzazione

1. Fino all’approvazione di apposite disposizioni da parte del Consiglio regionale o degli Organi comprensoriali, i progetti relativi ai piani di lottizzazione da sottoporre ai procedimenti istruttori di cui all’articolo precedente devono essere corredati da:

a) estratto del programma pluriennale di attuazione per la parte interessata dal piano di lottizzazione;

b) relazione circa i caratteri e l’entità dell’intervento, da cui risulti altresì la compatibilità del medesimo con le previsioni del programma pluriennale di attuazione;

c) schema di convenzione contenente l’impegno per la cessione gratuita delle aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria, e per l’esecuzione delle opere relative a carico del lottizzante; o per l’assunzione degli oneri sostitutivi; la determinazione dell’importo da versare a garanzia delle urbanizzazioni; le modalità ed i tempi di attuazione;

d) stralcio del piano urbanistico generale vigente e delle relative norme di attuazione, con l’individuazione delle aree interessate e la dimostrazione della conformità dell’intervento previsto alle disposizioni del piano vigente;

e) estratto catastale con le indicazioni delle aree interessate e con l’elenco delle proprietà comprese nel piano di lottizzazione;

f) planimetria dello stato di fatto almeno in scala 1:500 della zona interessata dal piano di lottizzazione con l’individuazione delle curve di livello e dei capisaldi di riferimento, delle presenze naturalistiche ed ambientali, degli eventuali vincoli di natura idrogeologica o paesaggistica;

g) relazione geologica particolareggiata nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico;

h) progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:500, con la individuazione delle aree di uso pubblico e di quelle da cedere in proprietà al comune, con l’indicazione delle opere di sistemazione delle aree libere, nonché con l’indicazione, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione, della volumetria prevista per ciascun edificio destinato alla residenza e della superficie lorda di pavimento prevista per ciascuna costruzione od impianto destinati ad usi diversi nell’ambito della volumetria e superficie complessiva del piano;

i) progetto di massima delle opere di urbanizzazione relativo alle strade ed agli impianti tecnici."

Dalla redazione