D.L. 02/05/2022, n. 38 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 02/05/2022, n. 38

Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.
In vigore dal 02/05/2022.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

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Art. 1. - Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all’8 luglio 2022:

a) le aliquote di accisa di cui all’Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2022 e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all’8 luglio 2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come

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Art. 2. - Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incremento di 242,63 milioni di euro per l’anno 2023.

2. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento di cui al comma 3, lettera c), sono valutati in 5 milioni di euro per l’anno 2022, 25 milioni di euro per l’anno 2023, 35 milioni di euro per l’anno 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025, 43 milioni di

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Art. 3. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato a

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ALLEGATO 1 (articolo 2, comma 4)

 

(importi in milioni di euro)

 

RISULTATI DIFFERENZIALI

– COMPETENZA –

Descrizione risultato differenziale

2022

2023

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