Sent. T.A.R. Lombardia Milano 24/03/2022, n. 668 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. T.A.R. Lombardia Milano 24/03/2022, n. 668

8611805 8611805
Appalti e contratti pubblici - Procedura di gara - Esclusione del concorrente - Motivazione necessaria - Ammissione - Carenza di motivazione del provvedimento - Non costituisce difetto di istruttoria.

La stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione. La carenza di motivazione del provvedimento di ammissione

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