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Sent. C. Giustizia UE 10/02/2022, n. C-499/20

8605027 8605027
Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 97/23/CE - Attrezzature a pressione - Marcatura CE - Immissione in commercio e messa in servizio - Restrizioni volte a garantire la protezione delle persone - Articoli 34 TFUE e 36 TFUE - Normativa nazionale che impone restrizioni relative alle modalità di installazione delle tubazioni del gas.

L’articolo 4, paragrafo 1, punto 1.1, e l’allegato I della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, letti in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, al fine di garantire la sicurezza delle persone, in particolare in caso di eventi sismici, impone determinate modalità di installazione per attrezzature a pressione quali le tubazioni destinate al trasporto di gas, comprese quelle che recano la marcatura CE, a condizione che tale normativa non comporti alcuna modifica di tali attrezzature e non costituisca un ostacolo vietato dagli articoli 34 TFUE e 36 TFUE.

Dalla redazione