Articolo abrogato dall’art. 12, comma 6, del D. Pres. P. 03/09/2021, n. 17-51/Leg., così recitava:

“Art. 11 - Valutazione preliminare dei progetti normativi

1. Con riferimento ai disegni di legge presentati dalla Giunta provinciale che possono avere effetti significativi sul territorio, la struttura di merito competente alla predisposizione dell'atto normativo redige una relazione illustrativa recante la valutazione preliminare in ordine alla coerenza rispetto ai contenuti del Piano urbanistico provinciale.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di svolgimento della valutazione di cui al comma 1, al fine di assicurarne il coordinamento con le altre fasi di verifica preventiva cui sono sottoposti i disegni di legge in base alle direttive vigenti.

3. La deliberazione indicata al comma 2 può definire un programma di sperimentazione della valutazione di cui al comma 1 per il primo biennio di applicazione del presente regolamento.

4. Non formano oggetto della valutazione di cui al comma 1 gli emendamenti ai disegni di legge nonché i disegni di legge presentati dai consiglieri provinciali.”

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