Whistleblowing: chi segnala illeciti è tutelabile solo in caso di ritorsione | Bollettino di Legislazione Tecnica
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18/02/2022

Whistleblowing: chi segnala illeciti è tutelabile solo in caso di ritorsione

In tema di whistleblowing, l'ANAC ha chiarito che il dipendente pubblico che segnala presunte condotte illecite non è tutelabile se le misure prese nei suoi confronti sono estranee alla segnalazione e non hanno carattere ritorsivo.

Le disposizioni in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. “whistleblowing”) sono contenute nell’art. 54-bis del D. Leg.vo 165/2001.

In particolare, l'art. 54-bis, comma 1, del D. Leg.vo 165/2001 prevede che il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ovvero all’ANAC, o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.
Ai sensi dell'art. 54-bis, comma 6, del D. Leg.vo 165/2001, qualora venga accertata l’adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa.
Inoltre, l'art. 54-bis, comma 7, del D. Leg.vo 165/2001 pone a carico dell’amministrazione pubblica l'onere di dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Si è quindi optato per un’inversione dell’onere probatorio stabilendo che laddove il segnalante dimostri di avere effettuato una segnalazione di illeciti e di aver subito, a causa della segnalazione, una misura ritorsiva o discriminatoria, l’onere della prova grava sulla persona che ha posto in essere tale misura. È quest’ultima, quindi, che è tenuta a dimostrare che l’azione intrapresa non è in alcun modo connessa alla segnalazione (si vedano le "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D. Leg.vo 165/2001 (c.d. whistleblowing)" approvate con la la Delib. ANAC 09/06/2021, n. 469).

In proposito l'ANAC è intervenuta di recente in due procedimenti nei quali è stata ritenuta l'assenza di intento discriminatorio o punitivo da parte dell’amministrazione ai danni del dipendente che aveva denunciato presunte condotte illecite.
All'esito di entrambi i procedimenti l'ANAC ha dunque evidenziato che il dipendente pubblico che segnala presunte condotte illecite e viene sanzionato per ragioni estranee alla segnalazione non è tutelabile ai sensi dell’art. 54-bis, comma 6, del D. Leg.vo 165/2001, in quanto non sussistono i presupposti per l’esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’art. 54-bis medesimo.

Dalla redazione