Articolo abrogato dalla L.R. 11/11/2016, n. 77, così recitava:

Art. 95 - Disposizione transitoria per i procedimenti amministrativi

1. I procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi e le altre vicende amministrative connesse al prelievo di acqua in corso all'entrata in vigore del presente regolamento si concludono secondo le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti medesimi.

2. Ai procedimenti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 3 e del capo II rispettivamente ai fini della classificazione degli usi e della determinazione dei canoni.”

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