Comma abrogato dall'art. 2, comma 32, L. 08/08/1995, n. 335, così recitava:

“11. A far data dal 1° gennaio 1994, i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione dei titolari di pensione diretta e dei percettori di borse di studio, sono iscritti, ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in una gestione separata, nell'ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali e nel rispetto delle disposizioni previste per quest'ultima gestione, fatta esclusione del livello minimo imponibile ai fini contributivi, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.”

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