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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 03/12/2021, n. 0199/Pres.
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D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 03/12/2021, n. 0199/Pres.
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Premessa
IL PRESIDENTE
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa), con particolare riferimento all'articolo 77, il quale prevede: 1) al comma 1, che la Regione sostiene l'adozione da parte delle imprese operanti in Friuli-Venezia Giulia di misure dirette all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico, al fine di migliorare la competitività sul mercato e la sostenibilità ambientale, anche mediante l'incremento del grado di innovazione tecnologica dei processi o dei prodotti e dei servizi; 2) al comma 3, che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese per: a) la realizzazione di investimenti finalizzati all'attuazione di interventi nell'ambito dell'economia circolare, tra cui innovazione di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento dei rifiuti, compreso il riuso dei beni e materiali recuperati; progettazione e sperimentazione di modelli tecnologici integrati finalizzati alla riduzione, riuso e riciclo degli scarti alimentari, allo sviluppo dei si |
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CAPO I - Finalità e disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi diretti a sostenere l'adozione da parte delle imprese operanti in Friuli-Venezia Giulia di misure dirette all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare |
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Art. 2 - Regime d'aiuto1. I contributi sono concessi in osservanza dell'articolo 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche. |
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Art. 3 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) economia circolare: sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, improntando al principio della circolarità la produzione, il consumo e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti, anche attraverso la reimmissione delle materie prime secondarie derivanti dal riciclo, la durabilità e riparabilità dei prodotti, il consumo di servizi anziché di prodotti e l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali; b) efficientamento energetico: riduzione dei consumi energetici dell'attività produttiva basati su diagnosi energetiche; c) diagnosi energetica: in conformità all'articolo 2, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 4 lugli |
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Art. 4 - Cumulo dei contributi con altre agevolazioni |
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Art. 5 - Sicurezza sul lavoro1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sic |
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CAPO II - Soggetti beneficiari e spese ammissibili |
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Art. 6 - Soggetti beneficiari e requisiti1. Sono beneficiarie dei contributi le micro, piccole e medie imprese, di seguito denominate "PMI", e, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, lettera b), le grandi imprese, aventi sede sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che non rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 651/2014 stabiliti dal medesimo regolamento europeo. 2. I progetti diretti all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e |
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Art. 7 - Progetti finanziabili e limiti di spesa1. Nel rispetto di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili i progetti per l'innovazione di processo e per l'innovazione dell'organizzazione che hanno ad oggetto le seguenti azioni: a) la realizzazione di investimenti finalizzati all'attuazione di interventi nell'ambito dell'economia circolare, tra cui: 1) innovazione di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento dei r |
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Art. 8 - Spese ammissibili1. Con riferimento ai progetti finanziabili di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), sono ammissibili i costi relativi all'acquisto o all'acquisizione in leasing di strumenti e attrezzature nonché i costi relativi a beni immateriali, quali brevetti, know-how, diritti di licenza e software specialistici acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne indipendenti alle normali condizioni di mercato, nella misura prevista al comma 2. 2. I costi di cui al comma 1, fatta eccezione l'acquisizione in leasing di cui al comma 3, sono ammissibili in relazione al periodo in cui gli strumenti, le attrezzature e i beni immateriali sono utilizzati per il progetto presentato: a) in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambi |
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Art. 9 - Spese non ammissibili1. Non sono ammissibili a contributo le spese diverse da quelle previste all'articolo 8 e in particolare le spese relative a: a) personale, salvo quanto previsto al comma 7 dell'articolo 8; b) viag |
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CAPO III - Procedimento contributivo |
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Art. 10 - Presentazione della domanda, intensità e limiti del contributo1. La domanda di contributo è presentata dall'impresa richiedente alla Camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa al territorio provinciale nel quale è stabilita la sede di cui all'articolo 7, comma 4. 2. Per i progetti congiunti la domanda di contributo è presentata dall'impresa capofila ed è unica e comprende gli in |
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Art. 11 - Riparto provinciale1. La Giunta regionale provvede a ripartire la dotazione finanziaria complessiva a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzio |
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Art. 12 - Procedimento contributivo, istruttoria e valutazione1. I contributi sono concessi dalla Camera di commercio territorialmente competente tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, articolato su base provinciale. 2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 7/2000, la Camera di commercio territorialmente competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa, e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere all'integrazione. |
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Art. 13 - Concessione del contributo1. A seguito dell'istruttoria, il contributo è concesso entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, stante il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 6, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello. 2. Qualora le risorse disponibili a valere sull'articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l'ultim |
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Art. 14 - Erogazione in via anticipata1. I contributi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione da parte delle imprese beneficiarie entro centoventi giorni dalla notificazione della concessione del contributo: |
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CAPO IV - Durata e termini di realizzazione del progetto, rendicontazione e obblighi del beneficiario |
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Art. 15 - Durata e termini di realizzazione del progetto e presentazione della rendicontazione1. Il progetto è avviato in data successiva a quella di presentazione della domanda. Il progetto deve essere realizzato e rendicontato entro il termine massimo di diciotto mesi dalla notificazione della concessione del contributo. La durata del progetto è indicata nella domanda di contributo. Nel caso di progetti congiunti, la rendicontazione di spesa è presentate dall'impresa capofila. 2. L'impresa beneficiaria avvia il progetto al massimo entro sessanta giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo, pena la revoca della concessione. 3. L'impresa beneficiaria comunica, entro il termine di novanta giorni dalla data della comunicazi |
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Art. 16 - Documentazione di rendicontazione1. Ai fini della rendicontazione, l'impresa beneficiaria presenta, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 7/2000, alla Camera di commercio territorialmente competente: a) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento; c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a); d) relazione concernente la realizzazione del progetto attuato con la descrizione delle attività svolte e dei risultati prodotti; |
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Art. 17 - Erogazione del contributo1. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazi |
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Art. 19 - Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 |
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Art. 20 - Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione1. L'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi nel corso dell'attuazione del progetto, per la durata di tre anni, nel caso di PMI, e di cinque anni, nel caso di grande impresa, dalla data di presentazione della rendicontazione del progetto: |
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Art. 21 - Ispezioni e controlli1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 7/2000, |
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Art. 22 - Operazioni straordinarie1. Ai sensi dell'articolo 32-ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, i contributi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto: a) presenti domanda di subentro; |
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CAPO V - Disposizioni finali |
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Art. 24 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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