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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 1 - (Modifiche alla l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:
omissis
h) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
“Art. 8 bis - (Promozione dell'agricoltura sociale)
1. La Regione promuove le fattorie sociali quali soggetti che svolgono, anche in forma associata, le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che forniscono in modo continuativo, oltre all'attività agricola, attività sociali finalizzate alla coesione sociale, favorendo percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura, sostenendo l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, realizzando attività di natura ricreativa e socializzante per l'infanzia e gli anziani. Tali attività, che sono svolte nel rispetto delle normative di settore da soggetti in possesso di adeguata professionalità, hanno carattere di complementarietà rispetto all'attività agricola che è prevalente.
2. I soggetti di cui al comma 1 collaborano in modo integrato con le istituzioni pubbliche e con gli altri soggetti del terzo settore.”;
omissis
ccc) al comma 2 dell’articolo 77, le parole: “e ai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado” sono soppresse;
ddd) dopo il comma 7 dell’articolo 78 sono inseriti i seguenti:
“7 bis. Nel comprensorio in cui operano l’associazione Irrigazione Est Sesia e il consorzio di bonifica Valle del Ticino, l’associazione assume anche le funzioni del consorzio, previa intesa tra le regioni interessate, a seguito della ridelimitazione effettuata ai sensi del comma 6 e dell’articolo 79 bis.
7 ter. L’associazione di cui al comma 7 bis impone i contributi di bonifica secondo quanto previsto dalla presente legge e dall’intesa di cui al comma 6.
7 quater. Nel consiglio di amministrazione dell’associazione è garantita la rappresentanza dei territori gestiti dal consorzio di cui al comma 7 bis, secondo modalità disciplinate d’intesa tra le regioni interessate. Con la medesima intesa sono stabiliti tempi e procedure per la successione dell’associazione nei rapporti giuridici facenti capo al consorzio e per la conseguente soppressione, a seguito dello scioglimento degli organi.
7 quinques. Nelle more dell’intesa per il riordino dei soggetti operanti nell’ambito del comprensorio di cui al comma 7 bis, la Giunta regionale promuove forme di collaborazione tra l’associazione e il consorzio, per le finalità di cui all’articolo 92, comma 3.”;
eee) il comma 1 dell’articolo 79 è sostituito dal seguente:
“1. Per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione è istituito un unico consorzio di bonifica di primo grado, avente natura di ente pubblico economico a carattere associativo, fatto salvo quanto previsto all’articolo 78, comma 7 bis. Il consorzio opera secondo principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e sussidiarietà ed assicura ai consorziati e alle comunità locali una costante informazione sulle attività svolte. Più comprensori possono essere gestiti in forma unitaria da un unico consorzio di bonifica.”;
fff) alla fine della lettera b) del comma 4 dell’articolo 80 sono aggiunte le parole: “e al ripristino dello stato dei luoghi”;
ggg) al comma 4 dell’articolo 82, le parole: “, e di miglioramento fondiario di secondo grado” sono soppresse;
hhh) alla fine del comma 4 bis dell’articolo 82 è aggiunto il seguente periodo: “A ciascuno di essi è corrisposta un’indennità annua di carica omnicomprensiva comunque non superiore a quella ordinaria spettante, in base alla normativa vigente, al sindaco di un comune con popolazione pari a diecimila abitanti.”;
iii) dopo il comma 4 bis dell’articolo 82 è aggiunto il seguente:
“4 ter. I componenti del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al comma 4 bis, partecipano a titolo gratuito alle sedute degli organi, con diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l’espletamento dell’ufficio.”;
jjj) l’articolo 84 è abrogato a far data dal completamento della procedura di riordino dei consorzi, come disciplinata dall’articolo 2 della presente legge;
kkk) al comma 3 dell’articolo 87, le parole: “dei consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado” sono soppresse;
lll) al comma 6 dell’articolo 87, le parole: “e di miglioramento fondiario di secondo grado” sono soppresse;
mmm) al comma 1 dell’articolo 91, le parole: “e i consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado” sono soppresse;
nnn) al comma 1 dell’articolo 92, le parole: “e di miglioramento fondiario di secondo grado” sono soppresse;
ooo) al comma 1 dell’articolo 95, le parole: “e di quelli costituiti ai sensi dell’articolo 84” sono soppresse;
ppp) al comma 5 dell’articolo 95, le parole: “agli articoli 79 e 84” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 79”;
omissis;
dddd) la rubrica dell’articolo 154, è sostituita dalla seguente: “Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA”;
eeee) al comma 1 dell’articolo 154 le parole: “dichiarazione di avvio attività (DAA)” sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)”;
ffff) al comma 2 dell’articolo 154, la parola: “DAA” è sostituita dalla seguente: “SCIA”;
gggg) al comma 3 dell’articolo 154, la parola: “DAA” è sostituita dalla seguente: “SCIA”;
hhhh) al comma 4 dell’articolo 154, la parola: “DAA” è sostituita dalla seguente: “SCIA”;
iiii) al comma 8 dell’articolo 154, la parola: “DAA” è sostituita dalla seguente: “SCIA”;
jjjj) il comma 3 dell’articolo 156 è sostituito dal seguente:
“3. La produzione, la preparazione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e alla normativa vigente in materia. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, per la lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti aziendali, compresa la lavorazione in azienda di conserve vegetali, confetture di marmellata e il congelamento di materie prime di origine animale e vegetale destinate ad essere utilizzate nella preparazione dei cibi, è possibile attrezzare un idoneo locale polifunzionale.”;
kkkk) al comma 3 dell’articolo 158 le parole “Sui confini” sono sostituite dalle seguenti: “All’ingresso e sulle vie di accesso”;
llll) al comma 1 dell’articolo 163, la parola: “DAA” è sostituita dalla seguente: “SCIA”;
mmmm) il comma 3 dell’articolo 163 è sostituito dal seguente:
“3. Incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 l’operatore agrituristico che non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell’attività agrituristica previsti dal presente titolo e dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 164. In caso di gravità o di reiterazione della violazione, il comune, oltre alla sanzione pecuniaria, dispone il divieto di prosecuzione dell’attività per un periodo compreso tra sei mesi e un anno.”;
nnnn) dopo il comma 3 dell’articolo 163 è inserito il seguente:
“3 bis) In caso di particolare gravità o reiterazione di gravi violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, la provincia, su segnalazione del comune, può disporre la cancellazione dall’elenco degli operatori agrituristici di cui all’articolo 153, per un periodo compreso tra uno e cinque anni.”;
oooo) all’allegato A, la definizione: “Operatore di agricoltura biologica” è sostituita dalla seguente: “Per operatore di agricoltura biologica si intende la persona fisica o giuridica che produce, prepara o acquista i prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991.”.”
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