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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Piemonte 30/07/2021, n. 54-3665
Deliberaz. G.R. Piemonte 30/07/2021, n. 54-3665
Deliberaz. G.R. Piemonte 30/07/2021, n. 54-3665
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Testo del documento
Premesso che: la normativa statale, a partire dall'articolo 14, comma 28, del decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e s.m.i., ha dettato regole cogenti in tema di associazionismo obbligatorio per i comuni fino ai 5000 abitanti; la legge 7 aprile 2014, n. 56: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ha ulteriormente "dettagliato" l'impianto giuridico riguardante la normativa sull'associazionismo obbligatorio per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ribadendo l'applicazione di criteri predefiniti e cogenti ed, in particolare all'articolo 1, comma 107, ha sostituito il comma 31 dell'articolo 14 del decreto legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, prevedendo che: "Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite"; la legge regionale 28 settembre 2012 n.11 "Disposizioni organiche in materia di enti locali" rappresenta la risposta regionale in materia di associazionismo obbligatorio per i piccoli comuni, nonché l'occasione per porre le basi per la realizzazione di un processo di riordino degli enti locali; la legge regionale 5 aprile 2019 n 14 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna" tratta in parte il tema dell'associazionismo prevedendo disposizioni integrative per le Unioni montane di comuni; in attuazione della normativa di cui sopra si è sviluppato sul territorio un complesso processo aggregativo rispetto al quale la Regione ha recentemente attuato uno dei passaggi fondamentali attraverso l'adozione dei primi 10 stralci della Carta delle forme associative ed il conseguente riconoscimento di un consistente numero di Unioni di comuni e di Unioni montane. Premesso, inoltre, che: |
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Allegato A - Legge 56/2014. Legge regionale 11/2012. Legge regionale 14/2019. Nuove fattispecie di deroga ai requisiti di aggregazione e approvazione dei criteri per il rilascio della deroga
1. Premesse La normativa statale, a partire dall’articolo 14, comma 28, del decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e s.m.i., ha dettato regole cogenti in tema di associazionismo obbligatorio per i comuni fino ai 5000 abitanti. La legge 7 aprile 2014, n.56: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ha ulteriormente “dettagliato” l’impianto giuridico riguardante la normativa sull’associazionismo obbligatorio per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ribadendo l’applicazione di criteri predefiniti e cogenti ed, in particolare all’articolo 1, comma 107, ha sostituito il comma 31 dell’articolo 14 del decreto legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, prevedendo che: “Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”. |
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