La Regione Piemonte, allo scopo di organizzare, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e di favorire l’attività di ispezione sugli impianti stessi in tutto il territorio regionale, ai sensi del d.p.r. 74/2013 e del d.m. 10 febbraio 2014 e s.m.i., con d.g.r. 6 ottobre 2014, n. 13-381 e s.m.i. ha istituito il Catasto degli Impianti Termici (di seguito CIT) attraverso il quale gli operatori degli impianti termici, i distributori e i fornitori di combustibili adempiono agli obblighi amministrativi previsti dalle norme vigenti e le Autorità Competenti organizzano le attività relative alle ispezioni sugli impianti termici, in coerenza con il d.p.r. 74/2013 e s.m.i.
Il catasto è reso accessibile via web, tramite credenziali, anche ai cittadini, al fine di verificare la situazione del proprio impianto ed acquisire tutte le informazioni opportune in materia di impianti termici ed efficienza energetica.
1. Il CIT, anche in attuazione dell’articolo 39, comma 1, lettera g) della l.r. 3/2015, che prevede in capo alla Regione la funzione di disciplinare catasti informatizzati interoperabili degli edifici e degli impianti, contenenti informazioni sui dati e sulle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare pubblico e privato, nel consentire la dematerializzazione delle pratiche amministrative e l’uniformità delle procedure inerenti la gestione degli impianti termici, persegue i seguenti obiettivi:
- assicurare la raccolta e la condivisione di dati, unici ed omogenei sul territorio regionale;
- realizzare servizi per i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella gestione dell’impianto termico nel corso del suo intero ciclo di vita;
- fornire alle Autorità Competenti strumenti per la gestione delle attività ispettive e per la predisposizione degli eventuali provvedimenti sanzionatori;
- gestire le anomalie e le prescrizioni per gli impianti termici che non risultino in regola, con il conseguente iter di sospensione dell’esercizio degli stessi fino alla loro regolarizzazione.
Art. 2. Piattaforma tecnologica e architettura dati
1. Il CIT è centralizzato e realizzato secondo la tecnologia web.
2. Per le funzioni di gestione occorre eseguire un accesso mediante autenticazione, mentre per alcune funzioni di consultazione sono disponibili servizi ad accesso libero.
3. Attraverso il CIT i soggetti interessati registrano le comunicazioni destinate alle Autorità competenti, specificando i dati tecnici dell’impianto e quelli anagrafici del manutentore incaricato del controllo e del responsabile di impianto ai sensi del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., d.m. 10 febbraio 2014 e s.m.i., d.p.r. 74/2013 e s.m.i., d.lgs. 102/14 e s.m.i., d.lgs. 152/06 e s.m.i.
4. Qualsiasi informazione deve essere ricondotta all’impianto cui sono correlate le apparecchiature, i soggetti, le dichiarazioni, i rapporti di efficienza e di ispezione.
5. L’identificazione dell’impianto è univocamente garantita dal Codice Impianto.
Art. 3. Il Catasto degli Impianti Termici (CIT)
1. Il CIT registra la documentazione relativa agli impianti, ai controlli periodici e alle ispezioni effettuate sugli impianti termici in esercizio sul territorio regionale.
2. Tutti i documenti inseriti nel CIT sono collegati all’impianto affinché siano disponibili per le Autorità Competenti e per i responsabili degli impianti termici, in relazione alle loro differenti funzioni e per tutti gli scopi previsti dalla normativa.