Articolo abrogato dal D. Leg.vo 29/10/1999, n. 540. L’articolo 330 così recitava: “Art. 330. Carriera dei direttori - I direttori ordinari conseguono la qualifica di direttore principale dopo cinque anni di permanenza nella qualifica di ordinario e Quella di direttore superiore dopo quattro anni di permanenza nella qualifica di direttore principale.”

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