Articolo abrogato dalla L.R del 04/04/2012 n.7. L’articolo 28 così recitava: “1. L’Agenzia realizza lavori ed opere con procedura di evidenza pubblica. Qualora sussistano comprovati motivi, lavori ed opere attinenti o funzionali alle proprie competenze previste all’articolo 19 possono essere realizzati in amministrazione diretta fino all’importo di 200.000,00 euro.

2. L’Agenzia può realizzare gli interventi inerenti i compiti e le attività indicate all’articolo 19, comma 1, lettera d) anche su terreni non appartenenti ad enti pubblici, previa convenzione con i proprietari.”

Dalla redazione