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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Friuli Venezia Giulia 30/12/2020, n. 2018
Deliberaz. G.R. Friuli Venezia Giulia 30/12/2020, n. 2018
Deliberaz. G.R. Friuli Venezia Giulia 30/12/2020, n. 2018
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PremessaLA GIUNTA REGIONALE Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante “Attuazione della direttiva 2009/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”; Vista la legge regionale 12 ottobre 2012, n. 19 recante “Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti” e in particolare l’articolo 24, che al fine di garantire condizioni omogenee agli utenti della Regione e di coordinare le procedure per i controlli e le verifiche degli impianti termici di cui al decreto legislativo 192/2005, dà mandato alla Giunta regionale di determinare gli indirizzi e gli elementi omogenei relativi alle procedure di controllo, esercizio e manutenzione degli impianti termici; Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, recante “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” che abolendo le Province ha riportato in capo all’Amministrazione regionale, tra l’altro, le competenze in materia di controlli sugli impianti termici; Viste le disposizioni di cui ai commi da 35 a 39 dell’art. 4 della legge regionale legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 “Legge di stabilità 2020” con le quali sono state riportate in capo alla |
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Disposizioni per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda sanitariaArt. 1 - (Finalità) 1. In attuazione all’articolo 24 della legge regionale 11 ottobre 2012, n.19 recante “Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti”, il presente atto disciplina le procedure per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici sanitari al fine di garantire condizioni omogenee agli utenti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Art. 2 - (Oggetto) 1. Il presente atto, in conformità ai criteri dei disposti di cui: - alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, - al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”, - al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”, - al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e - al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, disciplina: a) la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici; b) le attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell’acqua calda sanitaria, a carico dei responsabili di impianto e degli operatori di manutenzione; c) gli adempimenti obbligatori per l’efficienza energetica degli impianti termici; d) le modalità per gli accertamenti e le ispezioni di cui all'articolo 9 del d.lgs. 192/2005; e) gli obblighi di informazione e comunicazione ai fini della formazione e implementazione del catasto degli impianti termici, di cui all’articolo 9 comma 3 del d.lgs. 192/2005. 2. Il presente atto garantisce il coordinamento degli adempimenti di cui al comma 1, con quelli previsti dalla parte V, titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 35 kW, nonché con gli adempimenti previsti dall’art. 16, comma 22 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”. Art. 3 - (Definizioni) 1. Ai fini del presente atto, si adottano le definizioni di seguito riportate: a. «impianto termico»: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate; b. «impianto termico centralizzato»: un impianto termico destinato a servire almeno due unità immobiliari; c. «impianto termico individuale»: un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare; d. «impianto termico disattivato»: un impianto termico o generatore di calore privo di parti essenziali (a titolo d’esempio: generatore di calore, contatore del combustibile, serbatoio combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l’impianto termico o il generatore non può funzionare oppure impianto termico o generatore non collegati ad una fonte di energia; e. «impianto termico di nuova installazione»: un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico, la cui data di installazione risulti inferiore a 6 mesi rispetto alla data di effettuazione del collaudo; f. «sistema o impianto di climatizzazione invernale» o «impianto di riscaldamento»: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata; g. «sistema di climatizzazione estiva» o «impianto di condizionamento d'aria»: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata; h. «generatore di calore»: la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi: 1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia; 2) l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica; 3) la cattura di calore dall’aria ambiente, dalla ventilazione dell’aria esausta, dall’acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore; 4) la trasformazione dell’irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici; i. «generatore principale»: il generatore con potenza termica nominale al focolare più elevata o, nel caso di generatori di diversa tipologia, quello funzionante a combustibile fossile; j. «sottosistema di generazione»: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all’aria dell’ambiente interno climatizzato o all’acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità: 1) prodotto dalla combustione; 2) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l’energia solare, etc.); 3) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura; 4) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore; k. «potenza termica utile di un generatore di calore»: la quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore; l’unità di misura utilizzata è il kW; l. «potenza termica utile nominale»: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento; m. «combustione»: processo mediante il quale l’energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici; n. «caminetto aperto»: focolare a bocca aperta alimentato da biomassa legnosa; o. «caminetto chiuso»: focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa; p. «Catasto Regionale degli Impianti Termici»: catasto informatico regionale degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici (CRIT-FVG) al servizio di cittadini, operatori del settore e Autorità competente per le attività di ispezione sugli impianti termici, finalizzato all’adempimento degli obblighi di natura amministrativa individuati dalla normativa vigente, in particolare relativamente alle attività dichiarative a cura degli operatori del settore e necessario per facilitare, omogeneizzare e rendere più efficaci, efficienti ed economici gli adempimenti regionali ai fini del contenimento dei consumi energetici, così come previsto dagli obiettivi fissati dal burden sharing; q. «unità immobiliare»: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente; r. «responsabile dell’impianto termico»: l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; s. «proprietario dell’impianto termico»: il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente atto sono da intendersi riferiti agli amministratori; t. «occupante»; chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici; u. «terzo responsabile dell’impianto termico»: l’impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici; v. «conduttore di impianto termico»: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico; w. «conduzione di impianto termico»: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell’impianto termico, che non richiedono l’uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull’impianto; x. «controllo»: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell’attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni; y. «esercizio»: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell’ambiente, le attività relative all’impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d’impianto; z. «manutenzione»: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti; aa. «manutenzione ordinaria dell’impianto termico»: le operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente; bb. «manutenzione straordinaria dell’impianto termico»: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico; cc. «ristrutturazione di un impianto termico»: un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistem |
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Modello A - Dichiarazione variazione Responsabile impianto termicoParte di provvedimento in formato grafico |
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Modello B - Comunicazione nomina/cessazione Amministratore di condominioParte di provvedimento in formato grafico |
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Modello C - Dichiarazione disattivazione impianto termico / generatoreParte di provvedimento in formato grafico |
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Modello D - Dichiarazione adeguamento impianto termico (non conformità formali)Parte di provvedimento in formato grafico |
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