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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Lombardia 21/12/2020, n. XI/4122
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Testo del documentoLA GIUNTA REGIONALE Visti: - il r.d. 25 luglio 1904, n. 523, che all’art. 97, lettera m) determina la necessità di un permesso per l’estrazione di materiali litoidi dai corsi d’acqua; - il r.d. 2440/1923 - Legge di contabilità dello Stato, e il r.d. 23 maggio 1924, n. 827 - relativo Regolamento attuativo, che disciplinano i contratti attivi, produttivi di un’entrata per l’amministrazione; |
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Allegato 1 - Indirizzi per la redazione e l'approvazione dei programmi di gestione dei sedimenti finalizzati alla manutenzione degli alvei, con interventi da realizzare previa concessione e definizione delle modalità di rilascio delle concessioni stesse (comma 2 sexies, art. 20, l. r. 4/16)1. Premesse L'estrazione di sabbia, ghiaia o altro materiale litoide dagli alvei dei corsi d'acqua costituisce una operazione di ripristino della funzionalità idraulica del corso d'acqua (art. 97, lett. m e n, del R. D. 523/1904). I materiali rimossi hanno valore economico, soprattutto nell'ambito delle costruzioni, e gli operatori del settore possono essere interessati ad acquistare il bene demaniale. Al fine di non danneggiare gli equilibri dei corsi d'acqua e di contenere la domanda di escavazioni in alveo, negli anni'80 Regione Lombardia, con circolare dell'Assessore LL.PP. n. 6089 del 29/03/1983, ha deciso di limitare l'attività estrattiva ai soli casi in cui si renda necessario rimuovere il materiale litoide dall'alveo per ripristinarne l'officiosità idraulica. Tale indirizzo è stato pienamente confermato nella normativa relativa alle attività estrattive (l.r. 14/98), che prevede che l'estrazione dei materiali litoidi dal corso d'acqua sia circoscritta alle necessità di sistemazione idraulica degli stessi. Sempre al fine di prevenire eccessive asportazioni localizzate di sedimenti dagli alvei naturali, fonti di interferenza negativa con i fenomeni di dinamica fluviale, l'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), ora Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po, in attuazione delle Norme Tecniche del PAI (Delibera n. 18 del 26 Aprile 2001), con le "Direttive tecniche per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua" (Delibera n. 9 del 5 Aprile 2006) ha disposto che: - la gestione dei sedimenti in alveo deve essere prevista da uno strumento di programmazione: il Programma di gestione dei sedimenti; - in assenza del Programma di gestione dei sedimenti, la quantità di materiale inerte asportabile dagli alvei, con interventi localizzati, non può essere superiore a 10.000 mc (20.000 mc nei tratti di seconda categoria), con l'esclusiva finalità di manutenzione del corso d'acqua. Anche la legge n. 221/2015 (Collegato Ambientale) ha inserito il Programma di gestione dei sedimenti nell'art. 117 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione degli interventi relativi all'assetto morfologico dei corridoi fluviali, in grado di coniugare gli obiettivi di mitigazione del rischio di alluvioni (Direttiva 2007/60/CE) con quelli di tutela e recupero degli ecosistemi fluviali (Direttiva 2000/60/CE). Ai sensi del d.lgs.152/2006, il Piano di gestione dei sedimenti è costituito da tre componenti: - il quadro conoscitivo; - la definizione di obbiettivi espliciti per i corridoi fluviali; - l'identificazione degli interventi necessari per il loro conseguimento. In questo documento gli interventi di asportazione locale di materiale litoide devono essere giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla storia evolutiva del corso d'acqua. È importante sottolineare che il materiale litoide con buone caratteristiche merceologiche, di cui si prevede l'estrazione dall'alveo, non assume le caratteristiche di qualcosa di cui il "detentore abbia intenzione di disfarsi"(d.lgs. 152/06, punto a) comma 1, art. 183), quindi non ricade nella categoria dei rifiuti e non deve essere riabilitato mediante caratterizzazione e definizione di una destinazione finale, come invece previsto per il sottoprodotto ex art. 184 bis del d.lgs. 152/06 - Testo unico sull'ambiente. Il disposto dell'art. 53 della legge 221/2015 chiarisce che "i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive", che non prevede nessun tipo di caratterizzazione ambientale del materiale litoide estratto. Pertanto, l'individuazione dei depositi di materiale litoide da estrarre a fronte del pagamento di un canone di concessione nell'ambito di una programmazione regionale colloca immediatamente tali interventi nel campo della normativa relativa alle attività estrattive e ne prevede il coordinamento con la relativa pianificazione. I presenti indirizzi attuano, in coerenza con quanto previsto al punto h), comma 108, art. 3 della l.r. 1/2000, la competenza regionale prevista dalla l. r. 4/16, come modificata dalla r.l. 18/20, per l'emanazione dei provvedimenti relativi all'estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua, dando attuazione alle previsioni della suindicata direttiva dell'AdBPo. In particolare, disciplinano: - la redazione e l'approvazione dei Programmi di gestione dei sedimenti finalizzati alla manutenzione degli alvei, con interventi che possono prevedere la movimentazione di materiale litoide e l'asportazione dello stesso mediante rilascio della concessione per l'uso delle aree e per l'asportazione del materiale subordinata alla corresponsione di un canone estrazione dall'alveo, in luogo delle tariffe dei diritti di escavazione; tali concessioni vengono rilasciate dagli enti gestori del reticolo idrico principale, minore e consortile, già competenti al rilascio delle concessioni di polizia idraulica; - la definizione delle modalità tecnico-amministrative per il rilascio delle sopracitate concessioni e per la quantificazione delle relative cauzioni, nonché ai fini della corresponsione del canone dovuto all'ente concedente per ogni metro cubo di materiale estratto e in relazione alla relativa qualità. Le presenti disposizioni, invece, non risolvono le previsioni di cui all'art. 3, comma 3 della l.r. 5/2009, che riguardano opere e lavori per i quali viene offerto come controvalore il materiale litoide eccedente in alveo, con buone caratteristiche merceologiche, a parziale compensazione dei lavori eseguiti, che rientrano pienamente nel campo di applicazione del d.lgs.50/16. Anche i criteri per la redazione di interventi di estrazione di materiali litoidi in corrispondenza di opere di presa o opere idrauliche connesse a derivazioni non sono oggetto di questi indirizzi. Nelle more della definizione di apposite disposizioni, è sempre e comunque possibile procedere all'estrazione di tali materiali in ottemperanza alla parte IV del D Lgs 152/2006 ed in particolare, ove ne ricorrano le condizioni, in applicazione dell'art. 184-bis e del DPR 120/2017. Resta valido il principio che il materiale litoide estratto, nel caso presenti buone caratteristiche merceologiche, può essere alienato a fronte di un corrispettivo pari al canone stabilito dal Dirigente regionale competente. 2. La programmazione della gestione dei sedimenti 2.1. Interventi di estrazione del materiale litoide La gestione dei sedimenti di un corso d'acqua persegue la riduzione del rischio idraulico attraverso interventi di movimentazione del materiale litoide, definiti dall'analisi del bilancio dei sedimenti nel corso d'acqua. Gli interventi devono tendere ad instaurare condizioni di equilibrio tra il trasporto solido ed il deposito, per garantire condizioni di funzionalità idraulica, stabilità delle sponde, continuità del flusso sia liquido che solido. Gli interventi di estrazione del materiale litoide sono finalizzati al controllo delle situazioni di rischio in corrispondenza di abitati e infrastrutture ed a mantenere in efficienza le opere realizzate appositamente per facilitare la sedimentazione del materiale litoide a protezione degli abitati, di cui deve essere mantenuta la funzionalità. Attraverso la gestione dei sedimenti si deve, quindi, ottenere: - il mantenimento o il ripristino delle condizioni di officiosità dell'alveo e della sicurezza delle infrastrutture interferenti; - il controllo della stabilità dell'alveo, ivi compreso il mantenimento delle condizioni di progetto relative agli interventi di difesa e salvaguardia idraulica; - il mantenimento della funzionalità idraulica e della capacità di trasporto solido del corso d'acqua. La programmazione di interventi di asportazione parziale o totale dei sedimenti dovrà, quindi, essere prioritariamente affrontata per quei bacini o tratti di corso d'acqua fonte di reale rischio per abitati e infrastrutture (es: aree di conoide). In particolare, l'asportazione sarà prevista per i bacini o tratti che non sono in continuità morfologica e/o idraulica con il reticolo idrografico di valle (es: bacini recapitanti in specchi lacustri), con valorizzazione del materiale litoide depositato nelle piazze o sacche di deposito, la cui funzionalità dipende dal mantenimento in efficienza del volume di invaso di progetto. La programmazione della gestione dei sedimenti, di cui al comma 2bis, art. 20, l. r. 4/16, viene attuata con due strumenti distinti: - Programmi di gestione dei sedimenti; - Programmi di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide. I Programmi di gestione dei sedimenti sono lo strumento ordinario per la gestione dei sedimenti in alveo, soprattutto nelle aree montane di significativa produzione. Questo strumento sarà prodotto da Regione Lombardia, secondo le indicazioni della Delibera AdBPo n. 9 del 5 Aprile 2006, e riporterà - oltre all'assetto di progetto del bacino o del tratto interessato dalla programmazione - gli interventi di movimentazione, risezionamento ed asportazione necessari al raggiungimento di tale assetto. Gli interventi di asportazione di materiale litoide saranno distinti in quelli che prevedono la concessione dell'attività di estrazione, per le buone caratteristiche tecniche e merceologiche, e quelli previsti nel programma a titolo oneroso. I Programmi di gestione dei sedimenti sono propedeutici alla definizione di interventi di concessione di escavazione pluriennali, che possono avere una durata massima di 10 anni. I Programmi di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide presentano carattere più occasionale e dovranno essere progressivamente sostituiti dai Programmi di gestione dei sedimenti. Essi prevedono una verifica più speditiva del contesto morfologico in cui si inserisce l'intervento, di norma piuttosto contenuto dal punto di vista dimensionale e a carattere prettamente localizzato, anche in considerazione dei limiti previsti dall'AdBPo. Per questo motivo, questi Programmi possono prevedere solo concessioni di carattere occasionale, che si risolvono in un unico intervento di escavazione. 2.2 I Programmi di gestione dei sedimenti I Programmi di gestione dei sedimenti, come previsto dalla normativa (d.lgs.152/2006), rappresentano lo strumento ordinario per gestire le attività di manutenzione di tipo ripetitivo e continuativo, prevedendo l'assunzione di un quadro conoscitivo dell'evoluzione morfologica del corso d'acqua idoneo a definirne l'assetto di riferimento e gli interventi necessari per conseguirlo, programmando la movimentazione e l'asportazione dei sedimenti su base pluriennale. I Programmi, redatti in base ad analisi a scala di bacino idrografico, definiscono gli interventi analizzando l'intero corso d'acqua o una parte di esso idraulicamente significativa, cioè quella interessata dagli effetti degli interventi di movimentazione dei materiali litoidi. I Programmi di gestione dei sedimenti e gli eventuali approfondimenti devono essere corredati almeno dalla seguente documentazione (Delibera AdBPo n. 9 del 5 Aprile 2006 - Annesso 1): - Descrizione generale del bacino - inquadramento generale del bacino e del corso d'acqua - individuazione dei tratti omogenei - aspetti idrologici e idraulici (idrologia di piena, deflusso in piena, opere idrauliche) - interventi di asportazione di materiale d'alveo (quantità e periodicità) - aspetti geomorfologici dell'alveo (tratti in erosione, equilibrio e deposito, situazione sponde e fondo) - aspetti ecologico-ambientali - Programma di gestione dei sedimenti - individuazione degli obiettivi di assetto |
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Allegato A - Programma di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide - Scheda interventoParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato B - Programma di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoideParte di provvedimento in formato grafico |
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