Comma abrogato dalla L.R. 22/10/2018, n. 7, così recitava:

"2. L’attività agricola tradizionale è considerata principale quando il tempo-lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento dell’attività agricola prevale sul tempo-lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento dell’attività di agriturismo. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dal tavolo di cui all’articolo 11, adotta, con criteri uniformi, apposite tabelle, da aggiornare ogni tre anni, per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristica. Per le attività agricole non inserite nelle tabelle suddette, l’imprenditore agricolo allega in sede di presentazione della SCIA o del PUA un quadro esplicativo delle operazioni svolte ed il tempo occorrente allo svolgimento delle stesse."

Dalla redazione