Articolo abrogato dalla Delib. G.R. 17/06/2014, n. 1000, a partire dal 4 luglio 2014, limitatamente alle strutture ricettive all'aperto. L’articolo 31 così recitava: “Art. 31 - (Sorveglianza ed assicurazione delle strutture ricettive all'aperto) - 1. Nelle strutture ricettive all'aperto sono assicurati:

a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;

b) la continua presenza all'interno della struttura ricettiva del responsabile o di un suo delegato;

c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti.”

Dalla redazione