Articolo abrogato dalla Delib. G.R. 17/06/2014, n. 1000, a partire dal 4 luglio 2014, limitatamente alle strutture ricettive all'aperto. L’articolo 29 così recitava: “Art. 29 - (Requisiti della classificazione delle strutture ricettive all'aperto) - 1. Le strutture ricettive all'aperto sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni di cui agli allegati L, M, N, O, P e sono contrassegnate:

a) i villaggi turistici con quattro, tre e due stelle;

b) i campeggi con quattro, tre, due e una stella.

2. In alternativa alla dizione di campeggio può essere usata quella di camping

3. Le strutture di cui al comma 1, possono assumere:

a) la denominazione aggiuntiva di transito, qualora si rivolgano ad una clientela itinerante, consentendo la sosta anche per frazioni di giornata. Essi possono essere ubicati in prossimità di snodi stradali, di città d'arte e di altre località di interesse storico, culturale, archeologico, ambientale e paesaggistico e possono essere anche abbinati ad attività di stazione di servizio, di ristorazione, di ricettività alberghiera, di parcheggio e di altre attività di servizio generale ai viaggiatori;

b) la denominazione aggiuntiva di centro vacanze, qualora siano dotate di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali.”

Dalla redazione