Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore della L.R. del 14/06/2013 n. 11. L’articolo 96 così recitava: “Art. 96 - (Categorie d'interventi regionali) - 1. La Regione persegue il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 95, mediante:

a) interventi di qualificazione dell'offerta turistica, realizzati da piccole e medie imprese di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a) e dai soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera c);

b) interventi di integrazione dei fondi rischi o dei patrimoni di garanzia dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera d);

c) progetti d'interesse pubblico per azioni realizzate dai soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 lettera b), anche in compartecipazione con la Regione e progetti di interesse regionale, anche in compartecipazione con uno o più soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera b).”

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