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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 06/08/2020
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- D.P.C.M. 07/08/2023
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Premessa
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto l’art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante «Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzio |
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Art. 1. - Istituzione dell’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance1. In attuazione dell’art. 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dell’art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, presso il Dipartimento della funzione p |
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Art. 2. - Requisiti di competenza, esperienza e integrità1. L‘iscrizione nell’elenco nazionale può essere chiesta esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) generali: 1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 2. godere dei diritti civili e politici. b) di competenza ed esperienza: 1. e |
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Art. 3. - Procedura di iscrizione nell’elenco nazionale1. I soggetti presentano domanda di iscrizione nell’elenco nazionale al Dipartimento, esclusivamente tramite il portale della performance https:/performance.gov.it inserendo tutte le informazioni richieste e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 2 e compilando il curriculum vitae. Le domande di iscrizione possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno. N1 2. L’effettiva iscrizione nell’elenco nazionale, al pari di ogni eventuale successiva variazione di fascia o modifica della propria posizione rispetto all’iscrizione nell’elenco, decorre dal |
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Art. 4. - Obblighi dei soggetti iscritti nell’elenco nazionale1. I soggetti iscritti nell’elenco nazionale sono tenuti: a) all’acquisizione dei crediti formativi secondo quanto previsto all’art. 6; |
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Art. 5. - Fasce professionali1. Il Dipartimento colloca i soggetti iscritti nell’elenco nazionale nelle fasce professionali di cui al comma 2, tenendo conto dei requisiti di competenza e esperienza di cui all’art. 2, comma 1, lettera b). 2. Sono individuate le seguenti fasce professionali: a) Fascia 1 - esperienza professionale di almeno cinque anni negli ambiti |
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Art. 6. - Formazione continua1. Al fine di migliorare le competenze professionali dei soggetti iscritti nell’elenco nazionale e garantirne l’allineamento metodologico nell’esercizio delle funzioni di OIV, la formazione continua prevede attività di qualificazione specifiche attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del comma 4. 2. Ai fini della permanenza nell’elenco nazionale i soggetti iscritti, ad eccezione dei dirigenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche, in servizio al momento della presentazione dell’istanza di rinnovo anche se in amministrazioni pubbliche diverse da quella di appa |
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Art. 7. - Nomina e durata dell’organismo indipendente di valutazione1. La nomina dei componenti dell’organismo indipendente di valutazione è effettuata con le modalità indicate dagli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. |
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Art. 8. - Limiti relativi all’appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione1. Ciascun soggetto iscritto nell’elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di dodici. Nel cas |
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Art. 9. - Verifica delle attività degli organismi indipendenti di valutazione1. Il Dipartimento indirizza e verifica l’operato degli OIV valutando la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle relative attività. |
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Art. 10. - Norme transitorie e finali1. In sede di prima applicazione, gli iscritti nell’elenco entro il 31 agosto 2018 devono acquisire i crediti formativi di cui all’art. 6, comma 2, |
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ALLEGATO A - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CREDITI FORMATIVIParte di provvedimento in formato grafico |
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