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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Bolzano 26/06/2020, n. 24
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- D. Pres. P. 27/08/2021, n. 27
- D. Pres. P. 15/03/2021, n. 8
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Art. 2 - Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni1. Ai fini del presente regolamento e, in attuazione dell’articolo 52, comma 4, lettera f), della Legge, per il calcolo dei parametri edilizi e urbanistici valgono le seguenti definizioni: a) Superficie territoriale e superficie reale Per superficie territoriale si intende la superficie di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per le dotazioni territoriali, ivi comprese quelle esistenti. Per superficie reale si intende un'area geografica determinata in base a una misurazione. b) Indice di edificabilità territoriale L’indice di edificabilità territoriale (anche densità edilizia) indica il rapporto (m³/m²) tra la volumetria fuori terra e la relativa superficie territoriale. c) Superficie fondiaria Per superficie fondiaria si intende la superficie reale destinata all’uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per le dotazioni territoriali, ivi comprese quelle esistenti, e al netto delle superfici già asservite ad altre costruzioni. La superficie fondiaria è determinata al momento dell’entrata in vigore del primo piano urbanistico ovvero del piano comunale introduttivo dell’indice di edificabilità territoriale, tenendo conto degli edifici esistenti. d) Indice di edificabilità fondiaria L’indice di edificabilità fondiaria indica il rapporto (m³/m²) tra la volumetria fuori terra e la relativa superficie fondiaria. e) Sedime Per sedime si intende l’impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso nell’area di pertinenza. f) Carico urbanistico Per carico urbanistico si intende il fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità̀ e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso. g) Volumetria - Superficie lorda - Altezza lorda di piano Per volumetria lorda si intende il volume compreso nella dimensione esterna di un edificio (vuoto per pieno) senza esclusione di alcuno spazio. La volumetria si distingue in volumetria fuori terra (nella Legge denominata anche volumetria, volume, cubatura) e volumetria interrata. |
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Art. 3 - Norme di attuazione e legenda unificata del Piano Comunale per il Territorio e il Paesaggio (PCTP)1. Ai fini del presente regolamento e in attuazione degli articoli 22 e 52, comma 4, lettera f), della Legge si applicano le definizioni riportate nell’allegato A e la legenda dei piani comunali per il territorio e il paesaggio di cui all’allegato B. Entrambe sono vincolanti per i Comuni in fase di redazione ovvero di modifica degli strumenti di pianificazione comunali. 2. Fino all'entrata in vigore del Piano comunale per il territorio e il paesaggio all'interno delle fasce di rispetto delle strade individuate nei vigenti piani urbanistici comunali trova applicazione la disciplina di cui ai seguenti commi. Fino a tale momento per le fasce di rispetto lunghe le autostrade rimane in vigore la disciplina prevista dai Piani urbanistici vigenti. N3 |
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Art. 4 - Disposizioni transitorie riguardanti gli insiemi e le superfici naturali e agricole1. Per gli insiemi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge e per le categorie di destinazione delle superfici naturali e agricole di |
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Art. 5 - Norma transitoria in materia edilizia1. In attuazione dell’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 16 aprile 2020, n. |
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Art. 6 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020. Il presente decreto sarà pubblica |
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Allegato A |
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Art. 1 - Area insediabile1. L’area insediabile comprende le aree già urbanizzate e le aree che il piano comunale per il territorio e il paesaggio destina allo sviluppo degli |
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Art. 2 - Centro storico1. Questa zona comprende le aree del territorio sulle quali sorgono agglomerati di carattere storico e artistico di particolare pregio, che per le loro |
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Art. 3 - Zona mista1. Questa zona comprende le aree del territorio destinate prevalentemente alla residenza e alle destinazioni d’uso con essa compatibili. 2. Per questa zona deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi dell’articolo 57 della Legge. |
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Art. 4 - Zona di verde privato1. Questa zona comprende le aree a giardino o a parco, anche parzialmente edificate, caratterizzate da una vegetazione pregiata che costituisce un connotato particolarmente interessante dell’ambiente urbano meritevole di essere tutelato. 2. Questa zona comprende in |
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Art. 5 - Zona di riqualificazione urbanistica1. Questa zona comprende aree in cui, per ragioni di natura urbanistica, edilizia e ambientale, nell’interesse pubblico si rende necessario un intervento organico e uniforme, con il possibile c |
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Art. 6 - Accordi urbanistici1. Gli accordi urbanistici ai sensi dell’articolo 20 della Legge sono espressamente recepiti nelle norme di attuazione dello strumento di pianificazi |
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Art. 7 - Zona militare1. Questa zona comprende le aree destinate alle opere e agli impianti per la difesa nazionale. |
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Art. 8 - Zona per il parcheggio di autocarri e macchine edili1. Questa zona comprende le aree riservate esclusivamente alla sosta di autocarri e macchine edili. Essa deve essere dotata di un’idonea pavimentazio |
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Art. 10 - Zona produttiva1. Questa zona comprende le aree di competenza comunale destinate all’insediamento degli impianti produttivi e delle attività di cui all’articolo 27 dalla Legge. 2. Per questa zona deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi del |
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Art. 11 - Zona produttiva di interesse provinciale1. Questa zona comprende le aree di competenza provinciale destinate all’insediamento degli impianti produttivi e delle attività di cui all’articolo 27 dalla Legge. 2. Per questa zona deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi d |
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Art. 12 - Zona per attrezzature pubbliche, Amministrazione e servizi pubblici1. Questa zona comprende le aree riservate alle costruzioni e agli impianti di interesse generale ivi compresi gli edifici per l’amministrazione e i servizi pubblici, gli edifici religiosi, gli edifici per le attività culturali e sociali, quelli per i servizi sanitari e di assistenza, nonché opere di urbanizzazione tecnologiche. Ta |
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Art. 13 - Zona per attrezzature pubbliche Istruzione1. Questa zona comprende le aree destinate al fabbisogno comunale di edilizia scolastica, ivi compresi gli asili nido, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado. 2. Vale il seguente indice: |
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Art. 14 - Zona per attrezzature pubbliche Impianti sportivi1. Questa zona comprende le aree destinate al fabbisogno comunale di impianti sportivi. Sono ammesse esclusivamente le costruzioni e le infrastrutture necessarie per praticare attività sportive all’aperto o al coperto. |
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Art. 15 - Zona per attrezzature pubbliche sovracomunali1. Questa zona comprende tutte le aree destinate a opere e attrezzature di interesse statale, regionale, provinciale o sovracomunale. Sono ammesse le opere e le attrezzature di interesse generale che abbiano un’utenza sovracomunale, quali edifici per l’amministrazione e i servizi pubblici, edifici per le attività culturali e sociali, edific |
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Art. 16 - Attrezzature pubbliche nel sottosuolo1. Le aree che nel piano di zonizzazione sono evidenziate graficamente come aree per attrezzature pubbliche interrate sono destinate a opere e impianti |
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Art. 17 - Zona a destinazione particolare1. Questa zona comprende le aree destinate specificamente ed esclusivamente a una tipologia di attività che, per la sua localizzazione, dimensione o per specifiche esigenze infrastrutturali, necessita di una particolare considerazione pianificatoria. |
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Art. 18 - Zona di sviluppo turistico Alloggiativo1. Questa zona comprende le aree destinate a esercizi turistici ricettivi ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. 2. Per le zone ap |
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Art. 19 - Zona di sviluppo turistico Esercizi di somministrazione di pasti e bevande1. Questa zona comprende le aree destinate a esercizi di somministrazione di pasti e bevande ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. 2. Questa zona comprende inoltre le aree destin |
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Art. 20 - Zona di sviluppo turistico Discoteche1. Questa zona comprende le aree destinate a discoteche (sale da ballo). 2. Per le zone appositamente perimetrate nel piano di zonizzazione deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi della Legge. |
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Art. 21 - Zona di sviluppo turistico Campeggio1. Questa zona comprende le aree destinate a campeggio ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. 2. Per le zone appositam |
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Art. 22 - Zona per infrastrutture negli ambiti sciistici1. Questa zona è riservata alle attrezzature turistiche e alle infrastrutture tecniche presso le stazioni a monte e/o a valle degli impianti di risalita, di cui al “Piano di settore impianti di risalita e piste da sci“, necessarie per i servizi agli sciatori, gli alloggi del personale di esercizio nonché per l'esercizio degli impianti di risalita e di innevamento delle piste. 2. In base al “Piano di settore impianti di risalita e piste da sci“ sono ammessi i locali per: il noleggio e il deposi |
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Art. 23 - Zona destinata alla lavorazione di ghiaia1. Questa zona comprende le aree in cui è ammessa esclusivamente la realizzazione degli impianti per la lavorazione della ghiaia. |
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Art. 24 - Zona per la produzione di energia1. Questa zona a destinazione particolare comprende le aree destinate agli impianti per la produzione di energia termica ed elettrica. |
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Art. 25 - Zona per impianti ad uso agricolo1. Questa zona comprende le aree destinate a insediamenti produttivi con destinazione d’uso specifica per impianti di conferimento, la conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli locali, nonché per la protezione e il miglioramento della produzione da parte di cooperative agricole. 2. P |
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Art. 26 - Zona di verde pubblico1. Questa zona comprende le aree a giardino o parco pubblico, esistenti o da realizzare, e gli spazi pubblici che abbiano prevalente funzione ornamentale e ricreativa. Dette aree devono essere adeguatamente attrezzate. Al momento della messa a dimora deve essere posta particolare cura nel |
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Art. 27 - Spazio aperto pubblico1. Questa zona comprende spazi eterogenei, anche di piccole dimensioni, quali piazze pubbliche, zone a traffico limitato, zone pedonali. 2. Negli spazi aperti pubblici è vietata quals |
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Art. 28 - Parco giochi per bambini1. Questa zona comprende le aree destinate al gioco e alla ricreazione dei bambini. Dette aree devono essere adeguatamente attrezzate. 2. Nei parchi |
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Art. 29 - Impianti di risalita senza attività sciistica1. Gli impianti di risalita inseriti nel piano di zonizzazione sono destinati al trasporto pubblico di persone. 2. Le sta |
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Art. 30 - Zona ferroviaria1. Questa zona comprende le aree occupate da binari, stazioni, fabbricati e impianti ferroviari. 2. In questa zona nonché su tutte le aree di proprietà della ferr |
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Art. 31 - Autostrada1. Le aree che nel piano di zonizzazione sono evidenziate graficamente come autostrada sono riservate al traffico motorizzato su carreggiate unidirezionali separate, prive di intersezioni a raso, nonch |
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Art. 32 - Strada statale1. Le aree che nel piano di zonizzazione evidenziate graficamente come strada statale sono di competenza della Provincia autonoma di Bolzano. 2. Le caratteristiche tecniche delle strade sono stabilite dalle autorità co |
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Art. 33 - Strada provinciale1. Le aree che nel piano di zonizzazione sono evidenziate graficamente come strada provinciale sono di competenza della Provincia autonoma di Bolzano. 2. Le caratteristiche tecniche delle strade sono stabi |
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Art. 34 - Strada comunale1. Le aree che nel piano di zonizzazione sono evidenziate graficamente come strada comunale sono di competenza del Comune. 2. La loro larghezza, comprensiva di banchine laterali e marciapiedi è la seguente: Tipo A: larghezza massima: .. |
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Art. 35 - Pista ciclabile1. Le aree che nel piano di zonizzazione sono evidenziate graficamente come pista ciclabile sono riservate prevalentemente o esclusivamente al traffico |
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Art. 36 - Superstrada ciclabile1. Le superstrade ciclabili sono utilizzate per la gestione efficiente e rapida di grandi volumi di traffico ciclistico. |
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Art. 37 - Strada pedonale1. Le aree che nel piano di zonizzazione sono evidenziate graficamente come strada pedonale sono riservate prevalentemente o esclusivamente ai pedoni. |
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Art. 38 - Isola stradale1. Le aree che nel piano di zonizzazione sono evidenziate graficamente come isola stradale sono considerate aree di pertinenza della strada. |
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Art. 39 - Parcheggio pubblico1. Questa zona comprende le aree riservate alla sosta dei veicoli. 2. In caso di parcheggi co |
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Art. 40 - Fascia di rispetto cimiteriale1. Questa fascia delimita le aree di rispetto intorno ai cimiteri. 2. L’attività edilizia, |
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Art. 42 - Fonte per l’approvvigionamento idropotabile pubblico1. Le fonti idropotabili e le relative aree di tutela, dichiarate tali dalle autorità competenti e evidenziate graficamente nel piano di zonizzazione, |
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Art. 43 - Zona di rischio aeroportuale1. Nelle zone di rischio aeroportuale sono da osservare le prescrizioni e le limitazioni previste nel piano di rischio aeroportuale approvato dall’EN |
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Art. 44 - Zona di pericolo1. Le zone di pericolo sono disciplinate dai piani delle zone di pericolo vigenti e dal regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente |
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Art. 46 - Stabilimento con area di rischio1. Questa zona ambito comprende gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante per i quali la Conferenza dei servizi ha impartito, in attuazione deg |
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Art. 47 - Aree e elementi singoli di notevole interesse archeologico, storico o artistico1. Le aree e i manufatti evidenziati graficamente nel piano di zonizzazione, dichiarati dalle autorità competenti “zona di rispetto per le belli art |
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Art. 48 - Piano di attuazione1. Il piano di attuazione è disciplinato dall’articolo 57 della Legge.
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Art. 49 - Piano di recupero1. Il piano di recupero è disciplinato dall’articolo 58 della Legge.
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Art. 50 - Infrastrutture a rete Infrastrutture primarie1. Le infrastrutture a rete e quelle primarie evidenziate graficamente nel piano delle infrastrutture rappresentano le reti e le installazioni tecniche |
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Art. 51 - Infrastruttura per le comunicazioni1. Sulle aree contrassegnate con apposito simbolo è ammessa, da parte di operatori pubblici o privati muniti di relativa autorizzazione, la realizzazi |
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Allegato B - Legenda unificata - PCTPParte di provvedimento in formato grafico |
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27/11/2024
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