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Deliberaz. G.R. Umbria 26/02/2020, n. 121

Art. 21 della L.R. n. 3/2010 - Modifica della "Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l'iscrizione dei soggetti nell'Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro di cui alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici) e ulteriori determinazioni.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 05/04/2023, n. 347
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Testo del documento

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Art. 21 della L.R. n. 3/2010 - Modifica della “Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro di cui alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)” e ulteriori determinazioni.” e la

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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Art. 21 della L.R. n. 3/2010 - Modifica della “Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro di cui alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)” e ulteriori determinazioni.

Premesso che:

la legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 recante “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici”, agli artt. 21 e 26 ha previsto l’istituzione di un “Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro” e di un “Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro”.

Le disposizioni si inseriscono nella scia di istituti contenuti nella legge regionale finalizzati a semplificare l’attività di tutti i soggetti che intervengono nella realizzazione del lavoro o dell’opera pubblica, snellire le procedure e velocizzare gli investimenti; in particolare, con lo strumento degli Elenchi, si pone in essere un’attività di semplificazione nell’individuazione dei soggetti da mettere in gara con procedura nego

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Allegato A - Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l'iscrizione dei soggetti nell'Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro di cui alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)

Art. 1 - Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro

1. La presente disciplina, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici), individua i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro, di seguito denominato Elenco, nonché le modalità per la gestione dello stesso.

2. L'Elenco è predisposto ed aggiornato dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di seguito denominata struttura regionale competente.

3. I servizi per i quali i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco, sono indicati nell'Allegato 1) alla presente disciplina.

4. Nell'ambito di ciascun servizio sono individuate le seguenti fasce di importo:

a. Fascia 1: servizi di importo fino a 39.999,99 euro;

b. Fascia 2: servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro.

 

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco i soggetti interessati devono possedere i requisiti previsti dalle diposizioni normative in materia di affidamento di contratti pubblici. In particolare, non possono essere iscritti nell'Elenco i soggetti nei confronti dei quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di seguito denominato Codice. Devono inoltre essere posseduti i requisiti, indicati per le specifiche fasce di importo, nell'Allegato 1) alla presente disciplina.

2. Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco:

a. professionisti, singoli od associati;

b. società tra professionisti;

c. società di ingegneria;

d. consorzi stabili di società tra professionisti e di società di ingegneria;

e. archeologi;

f. limitatamente ai servizi di collaudo e ai servizi di supporto tecnico amministrativo al Responsabile unico del procedimento, anche i dipendenti di pubbliche amministrazioni.

 

Art. 3 - Domanda di iscrizione nell'Elenco

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 presentano domanda alla struttura regionale competente sulla base di apposita modulistica.

2. Nella domanda devono essere indicate le tipologie di servizio e la Fascia di importo per le quali viene richiesta l'iscrizione. Dalla domanda devono altresì risultare le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)" e sue successive modificazioni e integrazioni.

3. Alla domanda di iscrizione in Elenco per le specifiche fasce di importo, indicate nell'Allegato 1) alla presente disciplina, deve essere allegato curriculum professionale redatto sulla base di apposita modulistica.

4. La volontà di mantenere l'iscrizione nell'Elenco deve essere manifestata dal soggetto iscritto, entro il 31 dicembre di ogni anno, tramite apposita modulistica.

 

Art. 4 - Formazione dell'Elenco

1. Per la formazione dell'Elenco si procede mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione - opere pubbliche.

2. L'Elenco è sempre aperto. Le domande di iscrizione possono essere presentate durante l'intero anno solare.

3. L'Elenco è aggiornato semestralmente, entro il mese di febbraio, per le domande pervenute dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno precedente, entro il mese di agosto, per le domande pervenute dal 1° gennaio al 30 giugno.

L'Elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione - opere pubbliche.

4. L'iscrizione decorre dalla data di pubblicazione dell'Elenco in cui è inserito il soggetto interessato, sul sito istituzionale della Regione - opere pubbliche.

5. Per la formazione e l'aggiornamento dell'Elenco la Giunta regionale si avvale della Commissione di cui all'art. 21, comma 3, della L.R. n. 3/2010.

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