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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Dir. Min. LL.PP. 28/12/2000
Dir. Min. LL.PP. 28/12/2000
Dir. Min. LL.PP. 28/12/2000
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PremessaIL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni; |
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TESTO DELLA Direttiva |
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§ l. OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA |
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1.1 PremessaNel corso degli anni, a decorrere dall'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada e del suo regolamento d'esecuzione (l° Gennaio 1993), sono pervenute a questo Ministero numerose richieste di informazione e chiarimenti sulla corretta interpretazione ed applicazione delle norme relative alla segnaletica stradale. |
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1.2 Normativa di riferimentoLa normativa vigente in materia di disciplina della circolazione e di segnaletica stradale può ritenersi nel suo complesso soddisfacente. |
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1.3 Relazione tra cura della strada e incidentalità stradaleL'imponenza e la complessità assunte dalla circolazione stradale esigono che gli Enti proprietari dedichino le più attente cure alla strada ed alla segnaletica stradale, perché entrambe concorrono, in misura notevole, alla sicurezza ed all |
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§2. POTERI E RESPONSABILITA' DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE IN MATERIA DI SEGNALETICA |
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2.1 Le competenze tecnico - amministrativeIl nuovo Codice della strada, rispetto al precedente, ha ridisegnato i compiti e poteri degli Enti proprietari delle strade, riconoscendo a questi ultimi un ampio potere per la regolamentazione della circolazione stradale. L'art. 5, comma 3, stabilisce infatti che i provvedimenti sono emanati dagli Enti proprietari attraverso gli organi competenti, con ordinanze rese note al pubblico mediante la prescritta segnaletica. Il successivo art. 6 individua al comma 5 gli organi a cui è riconosciuto il potere di ordinanza in rapporto alle singole strade ed al relativo Ente di appartenenza. Esso spetta: - al capo dell'Ufficio periferico dell'ANAS per le strade statali e per le autostrade, - al Presidente della Giunta, per le strade regionali, - al Presidente della Provincia, per le strade provinciali, |
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2.2 Adempimento all'obbligo della delimitazione del centro abitatoAlla base della corretta applicazione della normativa sulla disciplina del traffico stradale, bisogna individuare le competenze che il Codice assegna ai vari soggetti cui fanno capo le specifiche attribuzioni. Preliminarmente è necessario qui richiamare l'obbligo a cui sono tenuti |
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2.4 Strade private aperte all'uso pubblicoNelle strade private aperte all'uso pubblico, poste all'interno del centro abitato, rimane pur sempre la competenza dei Comune ad assicurare la loro corretta e sicura utilizzazione da parte di tutti gli utenti; incombe quindi al Comune l'obbligo di disciplinare la circolazione attraverso una appropriata ed efficiente segnaletica stradale [art. 37, comma 1, lettera c) |
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2.5 Applicazione delle norme sulla segnaletica su particolari aree e su aree non ad uso pubblicoIl campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali non si esaurisce nei confronti degli Enti proprietari di strade, previsti dall'art.2, comma 5, del Codice, ma riguarda anche altri soggetti, che gestiscono strade o aree. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Codice, nell'ambito d |
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2.6 Obblighi e competenze relativi alle funzioni di gestione della stradaSulla base delle puntuali disposizioni di legge in materia di responsabilità, tutti gli Enti proprietari delle strade sono tenuti alla massima cura nel mantenimento della segnaletica stradale ed al controllo della sua effic |
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2.7 Le responsabilità degli Enti proprietari della strada in materia di manutenzione e apposizione della segnaletica.In materia di circolazione stradale, fuori dei casi espressamente disciplinati da norme imperative, la P. A. ha un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi dove sia necessario od opportuno apporre segnali di pericolo. Tale potere però incont |
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2.8 La responsabilità dell'Ente proprietario della strada nei confronti dei soggetti terzi fornitori della segnaleticaLa fornitura o l'installazione di segnaletica non conforme deve essere contestata alla ditta fornitrice fino ad ottenere la puntuale rispondenza di essa alle norme che disciplinano la materia e alle clausole contrattuali o di ordine. L'inosservanza di tali adempimenti comporta la restituzione dei materiali ricevuti, salvo il risarcimento del danno subito dalla P.A. per il ritardato o mancato rispetto delle clausole co |
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§3. RESPONSABILITA’ DEI PRODUTTORI E DEI FORNITORI DI SEGNALETICATutti i soggetti privati che instaurano un rapporto con la P.A. per forniture o esecuzione di lavori attinenti alla segnal |
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3.1 Segnaletica verticaleI produttori ed i fornitori di segnali stradali sono tenuti a produrre e fornire solo segnali stradali conformi ai tipi previsti dal Regolamento. In particolare nei confronti dei produttori permane l'obbligo di |
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3.2 Segnaletica orizzontaleAnche per la segnaletica orizzontale è oltre modo necessario che i produttori, i fornitori e gli installatori, curi |
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3.3 Segnaletica e dispositivi omologati, approvati o autorizzatiÈ noto che l'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale è l'organismo del Ministero dei Lavori Pubblici che autorizza, approva ed omologa la segnaletica luminosa ed i disp |
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§4. ASPETTI GENERALI IN MATERIA DI SEGNALETICA |
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4.1 Termini degli adempimenti previsti per l'adeguamentoLa necessità di adeguare il sistema segnaletico alle nuove norme regolamentari è stata prevista nel Codice (art. 234) con la dovuta gradualità affinché gli Enti interessati potessero programmare gli interventi nei tempi e con le disponibilità finanziarie dei propri bilanci |
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4.2 Necessità, uniformità e congruenza della segnaleticaTutti i segnali stradali devono essere progettati e posti in opera allo scopo di rendere nota agli utenti della strada la situazione di disciplina della circolazione presente su quella determinata strada o tratto di essa. Ne consegue che ogni strada, sia di nuova costruzione sia preesistente, ristrutturata o solo riadattata, qualunque sia la classifica o l'importanza di essa, deve essere adeguatamente corredata della s |
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4.3 Le ordinanze di disciplina della circolazione: compiutezza dell'istruttoriaMeritevoli di attenzione sono i provvedimenti per la regolazione della circolazione che devono essere resi noti attraverso i prescritti segnali stradali, di cui è cenno nell'art. 5, comma 3, del Codice. Gli Enti proprietari di strade, attraverso gli organi competenti, sono tenuti ad emanare le apposite ordinanze previste agli articoli 6 e 7 che, ad avviso di questo Ministero, meritano da part |
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§5. IMPIEGHI NON CORRETTI DELLA SEGNALETICA STRADALE |
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5.1 Casi più ricorrenti di vizi dei provvedimentiSi è avuto modo di rilevare che talvolta i provvedimenti che dispongono l'impiego della segnaletica non tengono adeguato conto delle situazioni preesistenti, di quelle in atto sulle strade limitrofe o dei provvedimenti adottati da altri Enti proprietari di strade e che risultano interferenti con la viabilità dell'area interessata. Ne scaturiscono di conseguenza situazioni di conflitto che potevano evitarsi e con effetti negativi sulla fluidità e sicurezza della circolazione e, di riflesso, sull'opinione pubblica. Sono emersi anche casi chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazi |
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5.2 Impiego irregolare della segnaletica stradaleIl concetto di uniformità della segnaletica deve essere interpretato anche in riferimento ad altri elementi, quali ad esempio le modalità di installazione. Il disordine della segnaletica lungo le strade può infatti dipendere: a) dal fatto che i segnali, a volte lungo lo stesso itinerario, sono installati ad altezze diverse, in contrasto con quanto previsto all'art. 81 del Regolamento; b) dall'impiego di segnali di diverso formato senza che ve ne sia la necessità (art. 80 reg.); |
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5.3 Impieghi non corretti della segnaletica stradale verticaleAspetti di notevole rilievo che riguardano l'impiego non corretto della segnaletica stradale verticale possono essere così sintetizzati: a) utilizzo di segnaletica con simboli o segni non previsti dal regolamento; b) difformità nell'impiego dei segnali rispetto alle prescrizioni regolamentari; c) impiego di segnali in situazioni che non ne richiedono l'utilizzo. 5.3.1 Utilizzo di segnaletica con simboli o segni non previsti dal regolamento Sono state rilevate situazioni in cui vengono posti in opera segnali stradali che non trovano alcun riscontro con la simbologia, le dimensioni, i colori e le forme previsti dalle norme regolamentari, peraltro strettamente conformi agli Accordi internazionali in materia. In tali casi i segnali non hanno efficacia regolatrice della circolazione, e non trasmettono alcun utile messaggio. Un esempio tipico riguarda l'adeguamento della segnaletica prevista per i passi carrabili. Un passo carrabile non correttamente segnalato e quindi non regolamentare (art. 120 reg.), non determina l'obbligo di rispettarlo da parte degli utenti della strada. Per altro verso l'impiego di segnali non regolamentari costituisce violazione all'art. 38 o 45 del Codice, secondo i casi, con sanzioni a carico di chi li ha installati. 5.3.2 Difformità nell'impiego dei segnali rispetto alle prescrizioni regolamentari In materia di segnalazioni stradali, ogni forma di empirismo deve essere bandita perché dannosa per la sicurezza della circolazione e per la disciplina del traffico. Ricorre sovente l'impiego di segnali non compatibili e il mancato utilizzo di segnali appropriati, ovvero con forme, formati, dimensioni, colori e simboli non coerenti con le aree di impiego (ad. es. segnaletica direzionale urbana in ambito extraurbano e viceversa), utilizzo reiterato di iscrizioni, quando invece esistono simboli che rendono più immediata la comprensione del segnale o del suo pannello integrativo, utilizzo di «segnali compositi» (art. 80 reg.) che riportano più simboli di dimensioni troppo piccole perché sia possibile leggerli alla distanza necessaria per attuare l'istruzione in essi contenuta. Nel campo della segnaletica di indicazione extraurbana sono evidenti le carenze specialmente riferite ai segnali di preavviso di intersezione, in particolare per la perdita di «itinerario». Invero nella successione di più intersezioni si hanno spesso ind |
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5.4 Impieghi non corretti della segnaletica stradale orizzontaleL'importanza della segnaletica orizzontale non è sempre percepita dagli Enti proprietari di strade. Infatti è abbastanza evidente che non sempre detta segnale |
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5.5 Impieghi non corretti della segnaletica stradale luminosaUn richiamo particolare merita la segnaletica semaforica che dopo molti anni dall'entrata in vigore delle norme che la disciplinano e ol |
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5.6 Impieghi non corretti della segnaletica stradale complementareTra i dispositivi di segnaletica complementare una menzione particolare meritano quelli che sostituiscono o integrano la segnaletica orizzontale e i dispositivi per segnaletica complementare, quali, ad esempio, delimitatori di corsia, dossi di rallentamento della velocità e dissuasori di sosta. Si tratta, in genere, di dispositivi che per loro natura presentano un ingombro che sporge dalla piattaforma stradale e, pertanto, gli Enti proprietari devono evitare che costituiscano pericolo per la circolazione. Il loro utilizzo deve essere oggetto di grande attenzione e la loro installazione deve avvenire con le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento. |
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5.7 Segnaletica temporaneaTra gli impieghi di segnaletica non regolare, un particolare accento deve essere posto su quella temporanea ed in particolare su quella impiegata nei cantieri stradali. Ciò in quanto si assiste normalmente, specie sulla viabilità ordinaria o nei centri abitati, ad una scarsa attenzione sia dell'Ente proprietario che dell'esecutore materiale dei lavori, circa l'impiego di materiali idonei allo scopo. La presenza di un cantiere sulla strada costituisce un'anomalia al normale svolgersi della circolazione; di qui la necess |
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§6. PIANO DI ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA E PROGETTI DI SEGNALAMENTO |
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6.1 Necessità dell'adeguamentoI segnali devono essere percepiti tempestivamente, letti correttamente, in modo inequivocabile ed in tempo utile perché l'efficienza e la sicurezza della circolazione dipendono anche dalla qualità delle informazioni che sono tras |
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6.2 Necessità ed opportunità dei progetti di segnalamentoPer conseguire l'obiettivo di una corretta utilizzazione dei segnali stradali, il progetto di segnalamento è strumento indispensabile per organizzare nel modo più congruo e razionale le informazioni utili e necessarie a garantire la sicurezza nella guida (art. 77, comma 2, reg.). Dal parco segnaletico esistente si evidenzia invece che il segnalamento stradale, sia in campo urbano che extraurbano, non è espressione di uno specifico progetto, ma rappresenta piutto |
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§7. CONTROLLO DELL'EFFICIENZA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA |
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7.1 Controllo dell'efficienza della segnaleticaIl controllo tecnico della segnaletica previsto dagli artt. 37 e 38 del Codice consiste nella delicata e costante azione che l'ente deve assicurare per mantenere a livello ottimale le condizioni di manutenzione e di efficienza della segnaletica stradale nella sua più ampia accezione: verticale, orizzontale, luminosa e complementare. |
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7.2 Obbligo della manutenzione della segnaletica stradale.La manutenzione della segnaletica stradale è un compito specifico dell'Ente proprietario e di estrema importanza al fine di garantire la sicurezza e la fluidità di circolazione. Premesso che l'attività manutentoria va considerata nella sua comune distinzione di ordinaria e straordinaria, in questa sede occorre soffermarsi sulla manutenzione ordinaria, intesa come l'insieme di tutti quegli interventi che non modificano il progetto originario. Tale manutenzione implica la cura costante di tutti gli elementi di segnalamento che costituiscono la dotazione di arredo, che riguarda sia la segnaletica verticale, sia quella orizzontale e, necessariamente, tutta l'altra complementare nonché gli impianti di semafori o di segnali luminosi. |
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§8. REPERIMENTO DEI FONDI NECESSARI PER LA GESTIONE DELLA SEGNALETICA |
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8.1 Adempimenti amministrativi per la destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarieSulla base dei criteri fissati dall'articolo 208, commi 2 e 4 dei Codice, gli Enti proprietari di strade, quali le Province e i Comuni, sono tenuti a determinare annualmente con delibera della giunta le quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da destinare al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziame |
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8.2 Copertura finanziaria delle spese per la segnaletica. Impiego irregolare dei proventi delle sanzioni pecuniarieIl finanziamento delle opere relative al segnalamento stradale fa parte delle scelte di politica finanziaria che ogni amministrazione proprietaria di strade determina per assicurare il mantenimento ed il potenziamento della strada nel suo complesso. Normalmente sono comprese le opere sussidiarie relative alle pertinenze, all'arredo ed ai servizi. Spetta quindi agli uffici preposti alla viabilità o al traffico 36 |
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§9. CONSIDERAZIONE FINALEVale ricordare a tutti gli Enti proprietari che destinare risorse finanziarie in questo settore è fondamentale per raggiungere, seppure in via indiretta un generale risparmio in costi sociali che il Paese sopporta a causa della sinistrosità stradale. Gli oltre 6.500 morti annuali ed i circa 4 milioni di incidenti registrati dalle var |
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