Comma abrogato dal Reg. R. 28/09/2017, n. 3, a decorrere dal 01/01/2018.

Il comma 1 dell’articolo 31 così recitava:

“1. Entro quattro mesi dall'approvazione della presente legge gli Enti delegati operano la verifica delle proprie scritture contabili per censire tutte le risorse assegnate dalla Regione Campania in materia di forestazione e bonifica montana e non spese nei termini previsti dalla legge. Tale situazione contabile, è trasmessa all'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste Caccia e Pesca - che richiede all'Area Generale di Coordinamento Bilancio, Ragioneria, Tributi - Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale di inserire nella prima legge di bilancio un'apposita norma per la riutilizzazione delle risorse da parte di ciascun Ente delegato, al fine di incrementare la dotazione finanziaria del capitolo di bilancio relativa agli interventi previsti all'art. 13.”

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