Ord. C. Cass. civ. 02/12/2019, n. 31412 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Ord. C. Cass. civ. 02/12/2019, n. 31412

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Edilizia e immobili - Condominio - Uso della cosa comune - Art. 1102, Cod. civ. - Prevale sulle disposizioni sulle distanze ex art. 905, Cod. civ.

Qualora il proprietario di un appartamento sito in un edificio condominiale esegua opere sui propri beni facendo uso anche di beni comuni, indipendentemente dall'applicabilità della disciplina

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