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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
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Delib. ANAC 16/10/2019, n. 919
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Testo del documento
IL CONSIGLIO
VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 201 6, n. 97 recante la “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”; |
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PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nel quadro delle finalità e dei principi generali stabiliti dalla normativa vigente. 2. Ai fini del presente Regolamento: a) l’espressione “Autorità” indica l’Autorità nazionale anticorruzione; |
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Art. 2 - Organi dell’Autorità1. Sono Organi dell’Autorità: a) il Presidente; b) il Consiglio; c) il Segretario Genera |
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PARTE SECONDA - ORGANI DELL'AUTORITÀ |
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CAPO I - IL PRESIDENTE E I CONSIGLIERI |
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Art. 3 - Presidente1. Il Presidente: rappresenta l’Autorità nei rapporti con gli organi dello Stato e con le altre istituzioni nazionali e internazionali; convoca le riunioni del Consiglio, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne dirige i lavori; assegna ad uno o più Consiglieri, anche congiuntamente, la trattazione e/o l� |
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Art. 4 - Consiglieri1. Nell’adempimento delle funzioni connesse al proprio mandato, ciascun Consigliere ha piena libertà d’iniziativa, di opinione e di voto. |
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Art. 5 - Incompatibilità e cessazione dalla carica dei Componenti1. Il Consiglio adotta un Codice di condotta che individua i doveri di comportamento dei Consiglieri dell’Autorità nazionale anticorruzione ispirati ai più generali doveri di integrità, lealtà, imparzialità e riservatezza cui deve uniformarsi la loro azione, conformemente alla posizione di autonomia e indipendenza riconosciuta all’ Autorità, ai compiti di garanzia ad essa affidati e alla tra |
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Art. 6 - Competenze del Consiglio1. Il Consiglio delibera gli atti regolamentari di carattere generale, adotta i provvedimenti di ordine, di regolazione e sanzionatori, nonché quelli in materia di organizzazione e funzionamento dell’Autorità. |
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CAPO II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO |
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Art. 7 - Convocazione delle riunioni del Consiglio1. Il Consiglio si riunisce, di norma, nella sede di Roma dell’Autorità. Su indicazione del Presidente, o per deliberazione del Consiglio, le riunioni possono essere convocate in un luogo diverso. In casi eccezionali, è possibile la partecipazione alla riunione in videoconferenza o in audio conferenza. |
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Art. 8 - Ordine del giorno1. L’ordine del giorno del Consiglio è determinato dal Presidente, anche sulla base delle istruttorie predisposte dagli uffici competenti. 2. Il Presidente può assegnare ogni argomento all’ordine del giorno |
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Art. 9 - Svolgimento delle riunioni del Consiglio1. Le riunioni del Consiglio sono valide se sono presenti almeno tre componenti. 2. Le riunion |
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Art. 10 - Partecipazione alle riunioni del Consiglio1. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale e un funzionario della Segreteria del Consiglio, incaricato della redazione |
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Art. 11 - Votazioni1. Il voto è palese. 2. In casi eccezionali, qualora richiesto della maggioranza dei present |
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Art. 12 - Verbali1. La Segreteria del Consiglio cura la redazione del processo verbale della riunione, dal quale devono risultare, tra l’altro, l’ordine del giorno, con le eventuali integrazioni, i nomi dei presenti, ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della discussione, le decisioni adottate, l’indicazione dei Consiglieri che abbiano espresso voto contrario o si siano astenuti e, dove richiesto e |
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Art. 13 - Pubblicità delle riunioni1. Le riunioni del Consiglio si svolgono in forma riservata. 2. Per la trattazione di argomen |
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Art. 14 - Diritto di informazione dei Consiglieri ed accesso agli atti1. I Consiglieri e il Presidente, per acquisire tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio incarico, hanno pieno diritto di conoscere, accedere e consultare gli atti, i doc |
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Art. 15 - Obbligo del segreto1. I Componenti del Consiglio sono tenuti al segreto sullo svolgimento delle riunioni del Consiglio per le quali è stata esclusa la pubblicità. |
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CAPO III - IL SEGRETARIO GENERALE |
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Art. 16 - Segretario Generale1. Il Segretario Generale, nell’esercizio delle funzioni di vertice dell’amministrazione, coordina tutte le strutture dell’Autorità, garantisce l’attuazione dell’indirizzo e la gestione amministrativa. È responsabile della efficienza gestionale delle articolazioni organizzative dell’Autorità e ne risponde al Consiglio. 2. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto. 3. In particolare, il Segretario Generale: a) dirige e coordina l’attività degli uffici dell’Autorità; b) adotta, su indirizzo del Presidente e del Consiglio, gli atti di amministrazione e gestione nec |
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Art. 17 - Strutture dipendenti funzionalmente dal Segretario Generale1. Per lo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti, il Segretario Generale può avvalersi del supporto di dirigenti di I e di II fascia. |
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CAPO IV - STRUTTURE DI DIRETTA COLLABORAZIONE |
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Art. 18 - Staff del Presidente e dei Consiglieri1. Il personale di staff del Presidente e dei Consiglieri può essere scelto tra i dipendenti dell’Autorità o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, ovvero assunti con apposi |
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Art. 19 - Commissioni di studio1. Con provvedimento del Presidente, previa deliberazione del Consiglio, possono essere istituite commissioni di studio su particolari argomenti di int |
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Art. 20 - Unità organizzative dipendenti funzionalmente dal Presidente1. Sono dipendenti funzionalmente dal Presidente, oltre agli uffici dirigenziali indicati nell’allegato I. le seguenti unità non dirigenziali: a) Il Portavoce; b) L’esperto delle relazioni internazionali; c) la Segreteria del Consiglio; d) “Stampa e comunicazione”; e) Staff del Presidente; f) Segreteria del Presidente. 2. A supporto del Presidente opera un “Esperto per le relazioni internazionali” che, per lo svolgimento delle attività assegnate, si raccorda con l’Ufficio 4 “Relazioni internazionali” e, ove necessario, con il Segretario Gene |
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Art. 21. - Segreteria del Presidente1. La Segreteria del Presidente provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione di quanto occorra per i suoi interventi esterni Cura al |
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Art. 22 - Portavoce1. Il Portavoce svolge le funzioni previste dall’art. 7 della legge n. 150/2000 e cura per conto del Presidente |
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PARTE III - ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI |
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CAPO I - GLI UFFICI DIRIGENZIALI |
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Art. 23 - Struttura organizzativa1. L’articolazione e le competenze degli Uffici dell’Autorità sono indicate nell’Allegato 1 al presente Regolamento. In ragione delle esigenze f |
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Art. 24 - Gli uffici1. Gli Uffici sono strutture dirigenziali coordinate da personale con la qualifica di dirigente. Il Responsabile di ciascun ufficio ha la responsabilità del funzionamento della struttura a cui è preposto, della quale programma, dirige e controlla l'attività. |
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Art. 25 - Funzioni dei Dirigenti1. I Dirigenti: a. dirigono, coordinano e controllano l’attività degli Uffici che da essi dipendono e dei funzionari responsabili dei procedimenti amministrativi o dell’istruttoria, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; b. provvedono alla gestione del persona |
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CAPO II - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE |
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Art. 26 - Incarichi dirigenziali1.Gli incarichi di cui al presente articolo e l’assegnazione agli Uffici ed alle altre funzioni dell’Autorità sono disposti con deliberazione del Consiglio, su proposta del Segretario Generale, fermi restando i requisiti previsti dalle norme per l’accesso ai concorsi per la relativa qualifica. Con la medesima delibera viene stabilita la durata dell’ |
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CAPO III - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE |
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Art. 27 - Assegnazione del personale non dirigente1. Il personale non dirigente è assegnato alle strutture dell’Autorità ed alla Camera Arbitrale con provvedimento del Segretario Generale, nel rispetto del principio di rotazione e mediante ricorso a proc |
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PARTE IV - ORGANI AUSILIARI |
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Art. 28 - Camera Arbitrale1. Presso l’Autorità opera la Camera Arbitrale di cui all’art. 210 del Codice dei Contratti pubblici. |
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Art. 29 - Esperto per la valutazione delle performance1. Il Consiglio, ai sensi dell’art. 53 del Regolamento del personale, affida, previa procedura comparativa pubblica e sulla base di criteri di professionalità e competenza che definisce con propria delibera, l’incarico di esperto in materia di valutazione delle performance e del premio di risultato. La durata della prestazione e l’ammontare del compenso sono fissati nella delibera. 2. L’Esperto è componente della |
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Art. 30 - Organo Collegiale per i Procedimenti Disciplinari1. L’Organo per i procedimenti disciplinari è composto dal Segretario generale che svolge le funzioni di Presidente, da un dirigente di ruolo dell’Autorità e da un componente esterno scelto fra persone di comprovata specializzazione in materie giuridiche scelto preferibilmente fr |
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Art. 31 - Collegio dei revisori dei conti1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un magistrato della Corte dei Conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede, e da due componenti dei quali uno è designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze |
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PARTE V - SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI |
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Art. 32 - Partecipazione, trasparenza del procedimento e contraddittorio1. L’Autorità ispira la propria attività ai principi della trasparenza, della partecipazione al procedimento e del contraddittorio e del diritto ad u |
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Art. 33 - Pubblicità1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio e gli atti a firma del Presidente di conclusione del procedimento in forma semplificata sottoposti al |
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PARTE VI - NORME FINALI |
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Art. 34 - Entrata in vigore ed abrogazioni1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità. |
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Art. 35 - Disposizioni transitorie1. Gli incarichi dirigenziali conferiti sulla base della delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 e s.m.i e della disciplina di cui al Piano di riordino approvato con d.P.C.M 1 febbraio 2016, ed in essere al 31 dicembre 2019, |
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ALLEGATO 1 - STRUTTURA ORGANIZZATIVAUffici funzionalmente dipendenti dal Presidente Ufficio 1. “Ufficio Operativo Speciale” svolge compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure di gara mediante attività di controllo, ispezione ed analisi di atti e documenti, anche mediante l’utilizzo di banche dati. Cura tutti gli accertamenti necessari per attivare i poteri di cui all’art. 30 del d.l. 90/2014. Al suo interno opera l’Unità operativa speciale composta anche del personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo ai sensi dell’art. 30 del d.l. 90/2014 Ufficio 2. “Relazioni istituzionali e drafting legislativo” cura, secondo le direttive del Presidente, i rapporti istituzionali dell’Autorità e la predisposizione della Relazione annuale al Parlamento provvedendo alla raccolta ed analisi del materiale predisposto dagli uffici nonché alla redazione del testo, in raccordo con il Segretario Generale. Cura le relazioni parlamentari, effettuando il monitoraggio dei disegni di legge e della normativa in itinere di interesse dell’Autorità e le relative proposte di modifica. Assicura il riscontro agli atti di sindacato ispettivo, elaborando, anche in raccordo con gli Uffici competenti, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate dal Governo e finalizzate a dare riscontro ad interrogazioni e interpellanze parlamentari. Predispone i documenti per le audizioni del Presidente, nell’ambito di indagini conoscitive o discussioni su disegni di legge, acquisendo ove necessario la documentazione dagli uffici competenti. Cura la redazione degli atti di segnalazione a Governo e Parlamento, da sottoporre all’approvazione del Consiglio, in collaborazione con gli uffici competenti per materia. Ufficio 3. “Misure straordinarie e Commissariamenti” supporta il Presidente per tutto quanto necessario per l’esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell’art 32 del decreto legge 24 giugno 2014, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114; cura la relativa istruttoria ed i rapporti con le istituzioni coinvolte, assicurando altresì il monitoraggio delle relative attività attuative e la definizione di apposite linee guida. Ufficio 4. “Relazioni internazionali” cura le attività internazionali, secondo gli indirizzi impartiti dal Presidente, in raccordo con il Segretario Generale per gli aspetti amministrativi e per lo svolgimento delle attività che richiedono il coinvolgimento degli uffici o che hanno un impatto organizzativo. Cura e promuove i rapporti con l’Unione Europea in ogni sua articolazione istituzionale nonché, per quanto non attribuito ad altri uffici, la partecipazione dell’Autorità a progetti europei ed internazionali, raccordandosi con il Segretario Generale e i competenti uffici dell’Autorità Cura il contenzioso europeo; cura la predisposizione dei protocolli di intesa in ambito internazionale. Si coordina, in relazione alle attività di competenza, con l’Esperto per le relazioni internazionali.
Uffici funzionalmente dipendenti dal Segretario Generale Ufficio 5. “Affari generali e organizzazione” fornisce supporto al Segretario Generale per lo svolgimento degli adempimenti legati all’attuazione dell’indirizzo e alla gestione amministrativa. Cura per conto del Segretario generale la definizione dei processi di riorganizzazione dell’Autorità, la predisposizione dei regolamenti interni e il loro aggiornamento. Fornisce supporto al Segretario Generale nel coordinamento, anche ai fini di un esame di legittimità, delle pratiche iscritte all’ordine del giorno del Consiglio e assicura, anche mediante raccordo con gli Uffici, l’uniformità e l’omogeneità delle decisioni assunte. Ufficio 6. “Risorse umane e Formazione” assicura la gestione amministrativa ed il trattamento giuridico del personale; gestisce le procedure di reclutamento del personale; assicura la formazione e la riqualificazione dei dipendenti, ivi inclusa l’organizzazione della formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; cura l’applicazione del codice di comportamento in raccordo con il Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza (RPCT); cura i progetti di formazione interna ed esterna; cura le relazioni sindacali. Assicura gli adempimenti relativi al personale in materia di sicurezza del lavoro, cura le comunicazioni telematiche all'INAIL e tutti gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria del personale. In relazione ai compiti in materia di sicurezza del lavoro resta fermo il ruolo di Datore di lavoro assegnato ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettera g) del presente Regolamento. Si occupa del trattamento economico e previdenziale dei dipendenti, provvedendo all'assolvimento degli obblighi fiscali, previdenziali, contributivi, curando i rapporti con i relativi Istituti preposti; provvede alla gestione del trattamento previdenziale, compreso il trattamento di fine rapporto e il fondo di previdenza. Ufficio 7. “ Programmazione delle risorse finanziarie, bilancio e contabilità” cura ogni attività riconducibile alla gestione del bilancio; predispone i documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo); gestisce i rapporti con l’istituto cassiere, l’incaricato della riscossione delle contribuzioni; monitora e gestisce le azioni connesse alla riscossione ed al versamento della contribuzione da parte dei soggetti vigilati e delle altre entrate a qualsiasi titolo dovute; provvede alla iscrizione a ruolo delle sanzioni e delle contribuzioni non versate; effe |
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