Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 19/04/1985, n. 18
L. R. Calabria 19/04/1985, n. 18
- L.R. 12/12/2008, n. 40
- L.R. 11/05/2007, n. 9
- L.R. 19/02/2001, n. 5
- L.R. 16/02/1990, n. 15
- L.R. 27/08/1986, n. 40
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Capo I - Ordinamento della formazione professionale |
|
Art. 1 - FinalitàLa Regione Calabria, ispirandosi ai principi della Costituzione, del proprio Statuto e della legge n. 845 del 1975, disciplina le attività di orientamento e formazione professionale nonché di educazione permanente, quali settori di intervento di un sistema formativo unitario. Le attivi |
|
Art. 2 - DestinatariIl sistema formativo regionale è destinato a tutti i cittadini italiani che abbiano assolto gli obblighi scolastici o ne siano stati prosciolti e mira ad offrire delle opportunità formative ricorrenti per tutto l'arco della vita. |
|
Art. 3 - Tipologia degli interventiLa Regione realizza attività di formazione professionale al fine di assicurare conoscenze scientifico - tecnologiche ed abilità pratico - operative relative: - ai var |
|
Art. 4 - Le attività della formazione professionaleLe attività di formazione professionale sono rivolte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori e ad ogni altra iniziativa finalizzata a soddisfare particolari esigenze formative rientranti nella presente legge. In particolare la Regione attua o promuove interventi finalizzati a: |
|
Capo II - Programmazione degli interventi di formazione professionale |
|
Art. 5 - Criteri di programmazione1. La Regione, per le attività di ori |
|
Art. 6 - Programma annualeIn coerenza con quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo e sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio del mercato del lavoro di cui all'art. 37, la Giunta regionale, sentita la Commissione al piano, la Consulta di cui all'art. 42 e la commissione consiliare competente, entro il mese di gennaio dell'anno precedente il triennio delibera uno schema di progetto di piano annuale contenente: a) la stima dei fabbisogni di formazione professionale (in relazione all'andamento del mercato del lavoro e alle previsioni di sviluppo socio - economico) e la loro strutturazione in progetti; b) gli obiettivi da raggiungere globalmente a livello regionale e provinciale |
|
Art. 7 - Piano annualeLe Province, tenuto con lo delle previsioni, dei criteri e delle modalità stabilite dal programma pluriennale, elaborano una proposta di piano annuale in cui vengono specificati: a) l'impegno di spesa riferibile all'esercizio finanziario, con l'indicazione dei costi delle attività programmate; b) il settore di intervento e il numero delle unità da qualificare, specializzare, riqualificare o aggiornare nell'anno, in ciascun settore; c) il numero, il tipo e la durata dei corsi, la loro articolazione in cicli formativi, la loro localizzazione, il numero degli allievi per ciascun corso, nonché la natura pubb |
|
Art. 8 - Procedure per l'accesso ai finanziamenti del Fondo Sociale EuropeoLa Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni di cui al programma triennale regionale e delle disponibilità di bilancio, dirama le direttive per l'accesso ai finanziamenti del Fondo Sociale E |
|
Art. 9 - Conferenza regionale sulla formazione professionaleLa Giunta regionale ai fini della programmazione di cui al precedente articolo 6, promuove la conferenza regionale sulla formazione prof |
|
Capo III - Attuazione dei programmi e dei piani di formazione professionale |
|
Art. 10 - Strutture ed interventi di formazione professionaleL'attuazione dei programmi e dei piani di formazione professionale è realizzata: a) direttamente nelle strutture regionali, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento struttura |
|
Art. 11 - Centri ed attività di formazione professionale regionaliLe attività di formazione professionale attuate in forma diretta dalla Regione, fanno capo funzionalmente ed organizzativamente all'Assessorato alla formazione professionale, salvo quanto previsto dal successivo articolo 40. Le attività formative del settore soc |
|
Art. 12 - Enti e attività di formazione professionale a gestione convenzionataPer l'attuazione degli interventi formativi previsti nel programma pluriennale e nel piano annuale, la Regione può stipulare convenzioni con enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e degli imprenditori o di associazioni ed enti con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movime |
|
Art. 13 - Criteri e oggetto delle convenzioniLa Giunta regionale stipula, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 545 del 1975, le convenzioni con gli enti, imprese e loro consorzi, previsti dall'articolo 12. Le convenzioni assicurano ai soggetti convenzionati: - omogeneità di trattamento e parità di condizioni; - rispetto della proposta formativa; - responsabilità |
|
Capo IV - Controllo sociale e diritto degli allievi |
|
Art. 14 - Funzione del Comitato di controllo socialeIl controllo sociale della gestione degli interventi di formazione professionale presso ciascun Centro di formazione professionale pubblico o di soggetto convenzionato è |
|
Art. 15 - Composizione del Comitato di controllo socialeIl Comitato di controllo sociale nominato dall'Assessore regionale alla formazione professionale è composto da: 1) il direttore del Centro di formazione professionale; |
|
Art. 16 - Provvidenze e diritti degli allieviLa partecipazione alle attività di formazione professionale è gratuita. |
|
Art. 18 - Struttura ciclica e modulare degli interventiLe attività di formazione professionale sono articolate in uno o più cicli ed in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore. |
|
Art. 19 - Collegio docentiAll'interno di ciascun Centro, sia pubblico o di soggetto convenzionato, viene istituito il collegio dei docenti, formato dal direttore e dal personale docente di ruolo e non di ruolo. Spetta al collegio: a) proporre iniziative che presiedano il funzionamento didattico del Centro al fine di adeg |
|
Art. 20 - Raccordi con il sistema scolasticoLa formazione professionale non è alternativa rispetto alla scuola secondaria superiore. |
|
Art. 21 - Raccordi con il sistema produttivoLa Regione e gli enti di cui all'articolo 12 stipulano convenzioni con le imprese di tutti i settori produttivi per consentire agli allievi che frequentano iniziative formative professionali, periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione, |
|
Art. 22 - Attestati di qualificaAgli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano superato le prove finali è rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 545 del 1975. |
|
Art. 23 - Prove intermedie e finaliI corsi delle attività ordinarie si concludono con prove pratiche e colloqui finali diretti ad accertare il grado di preparazione professionale. Il passaggio da una fase all'altra del medesimo ciclo formativo avviene per scrutinio. La mobilità da un ciclo formativo ad altro |
|
Art. 24 - Finanziamenti dei Centri regionaliFino all'entrata in vigore della delega alle Province, ai Centri regionali sono assegnati i fondi necessari per lo svolgimento dei corsi previsti dal piano annuale e per le attività correlate |
|
Art. 25 - Finanziamenti degli enti convenzionatiPer lo svolgimento delle attività di formazione professionale i finanziamenti sono erogati dalla Regione con decreto di stanziamento unico per ciascun ente. Il decreto stabilisce per ciascun Centro i finanziamenti in relazione alle seguen |
|
Art. 26 - Erogazione dei finanziamenti e rendicontazioneL'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 25 per tutti i tipi di convenzione viene effettuato secondo le seguenti modalità: - Personale (punto 1 art. 25) |
|
Art. 27 - Assistenza tecnica, vigilanza e controlloSpettano all'Assessorato regionale alla formazione professionale le funzioni inerenti: - l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento dei Centri e delle sedi di svolgimento dei corsi; - l'assistenza t |
|
Art. 28 - Beni prodottiI beni prodotti dagli allievi durante le attività di formazione professionale al termine del corso vanno inventaria |
|
Art. 29 - Stato giuridico e trattamento economico del personaleFino a quando non sarà provveduto a norma dell'art. 9 comma 3 della legge 21 dicembre 1975, n. 545, il personale della Regione addetto alla formazione professionale, compreso quello operante nel settore formativo socio - sanitario, resta inquadrato nel ruolo unico regionale, contingente della formazione prof |
|
Art. 30 - Orario lavoroL'orario di lavoro per tutti gli operatori della formazione professionale, sia della gestione diretta che indiretta, &egra |
|
Art. 31 - Albi operatori della formazione professionaleSono istituiti presso l'Assessorato regionale alla formazione professionale due albi degli operatori dei Centri di formazione professionale di cui uno dei Centri pubblici e l'altro degli enti convenzionali; tali albi sono finalizzati alla qualificazione del settore, al governo della mobilità e del nuovo reclutamento. Gli albi sono divisi: - per provincia; - per ambiti disciplinari omogenei, per quanto riguarda i docenti; |
|
Art. 32 - Commissioni per la gestione degli albiPer la gestione degli albi di cui all'art. 31 la Giunta regionale costituisce due commissioni composte da: 1) per la gestione pubblica: a) assessore al ramo o suo delegato: b) t |
|
Art. 33 - Assunzioni - sostituzioni - mobilità del personaleL'Assessorato regionale alla formazione professionale, per esigenze derivanti dalla programmazione regionale, potrà utilizzare, previa consultazione con le Organizzazioni sindacali, il personale dei Centri pubblici di formazione professionale in altri Centri, anche al di fuori della provincia. A detto personale, nei casi cont |
|
Art. 34 - Prestazioni professionali1. Qualora |
|
Art. 35 - Formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionaleLa Regione promuove iniziative al fine di assicurare il costante sviluppo qualitativo della formazione professionale e il |
|
Art. 36 - Interventi per l'orientamento professionaleLa Regione disciplina le attività di orientamento quale parte integrante del normale percorso formativo dei giovani e degli adulti, nell'intento di creare le condizioni per il loro autorientamento. A tal fine concorda e realizza d'intesa con le competenti autorità scolastiche regionali e con i Consigli scolastici distrettuali, un'attività unitaria e continua di orientamento scolastico e professionale. Per il con |
|
Art. 37 - Istituzione dell'Osservatorio sul mercato del lavoro |
|
Art. 38 - Funzioni dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro |
|
Art. 39 - Compiti dell'Osservatorio |
|
Art. 40 - Attività libere di formazione professionaleLa Regione può riconoscere attività di formazione professionale svolte da enti, associazioni e organizzazioni anche non convenzionate. Tale riconoscimento, da cui non può sorgere alcun diritto a contributi e finanziamenti regionali, è accordata su istanza del soggetto gestore dei corsi. |
|
Art. 41 - Presa d'atto di corsi liberiPossono ottenere la presa d'atto da parte della Regione i corsi liberi a carattere professionale svolti da enti, associazioni ed organizzazioni anche non convenzionati che: |
|
Art. 42 - Consulta regionaleÈ istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Consulta regionale, con compiti di consultazione, pareri e proposte sulle attività di formazione professionale, orientamento ed osservazione sul mercato del lavoro. In particolare effettua: - consulenze nelle funzioni di programmazione e di indirizzo delle attività; - esprime parere in merito all'attuazione dei piani; - propone iniziative e provvedimenti relativi alla materia di cui alla presente legge. La Consulta è composta da: |
|
Art. 43 - Funzioni delegateFino all'entrata in vigore della legislazione nazionale di riordino del sistema delle autonomie locali e comunque fino a quando non sarà definito il ruolo dell'ente intermedio, vengono delegate alle Province: a) le funzioni amministrative per l'attuazione dei piani di formazione professionale che non siano riservate alla Regione; b) il coordinamento amministrativo e didattico di tutte le attività formative; c) la nomina dei membri del Comitato di controllo sociale; d) la nomina delle commissioni per le prove finali e per il conseguimento |
|
Art. 44 - Inizio e revoca delle delegheLa data di inizio dell'esercizio delle funzioni delegate è stabilita dalla Giunta regionale in corrispondenza dell' |
|
Art. 45 - Articolazione del settore della formazione professionaleIl settore della formazione professionale è articolato nei seguenti servizi: 1) servizio studi e programmazione; 2) servizio tecnico; 3) servizio assistenza tecnica, vigilanza e controllo; 4) servizio affari generali e dell'amministrazione del patrimonio e del personale. Il servizio studi e programmazione acquisisce le conoscenze ed i dati necessari al funzionamento del sistema formativo regionale, elabora i piani ed i programmi degli interventi formativi, delle iniziative di sperimentazione e di progettazione didattico - metodologico, di orientamento professionale, di aggiornamento degli operatori del sett |
|
Art. 46 - StanziamentiPer l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale saranno istituiti a decorrere dall'anno finanziario 1985 appositi capitoli cui faranno carico: |
|
NORME TRANSITORIE E FINALI |
|
Art. 47 - Personale precarioTenuto conto del permanere delle esigenze funzionali che hanno determinato nel tempo l'assunzione di personale precario così come individuato, nel numero e nel livello funzionale, dall'unita tabella esplicativa dell'organico regionale addetto alla formazione professionale, nonché della necessità di dare un assetto definitivo ai ruoli del personale regionale della formazione professionale, in via eccezionale, la dotazione organico complessivo del ruolo unico regionale, contingente del personale operante nel sistema formativo a gestione diretta della Regione Calabria, viene aumentato di n. 266 unità. La tabella b) di cui all'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1980, n. 8 e quella di cui all'art. 6 della legge regionale 22 novembre 1984, n. 35, sono così modificate: |
|
Art. 48 - Immissione nel ruolo unico regionaleNel ruolo unico regionale contingente della formazione professionale, di cui al precedente articolo, sono immessi, previo accertamento finale sulla formazione conseguita nell'apposito corso di aggiornamento e riqualificazione previsto dall'art. 50: a) a domanda, gli operatori della formazione professionale addetti alle attività formative gestite direttamente dalla Regione, ivi compreso il personale docente del settore formativo socio - sanitario, con rapporto a tempo indeterminato in atto alla data del 30 giugno 1984, che risultino, comunque, in servizio nell'anno formativo 1983/1984; b) previo superamento di un concorso per titoli ed esami, riservato agli operatori della formazione professionale addetti anch'essi alle attività formative gestite direttamente dalla Regione, ivi compreso il personale docente del settore formativo socio - sanitario, i quali abbiano prestato servizio, con incarico non infer |
|
Art. 49 - Corso di aggiornamento e riqualificazioneGli operatori che hanno titolo, ai sensi del primo comma, lettera a) e b) dell'art. 48 all'immissione nel ruolo unico regi |
|
Art. 50 - Regolamento di attuazioneEntro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, il Consiglio regionale adotterà il relativo regolamento di attuazione. |
Dalla redazione
- Indici, tassi e costi di costruzione
- Disciplina economica dei contratti pubblici
- Tariffa Professionale e compensi
- Ritardi nei pagamenti commerciali
- Professioni
- Appalti e contratti pubblici
Pagamenti, penali, interessi e tracciabilità nei contratti pubblici [CODICE 2023]
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Professioni
- Ingegneri e Architetti
- Previdenza professionale
Ingegneri e Architetti dipendenti e iscrizione alla gestione separata Inps
- Dino de Paolis
- Perizie e consulenze tecniche
- Professioni
Il Consulente tecnico e il Perito nel processo civile e penale
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Esercizio, ordinamento e deontologia
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Professioni
- Inquinamento acustico
Tecnico competente in acustica ambientale: disciplina, requisiti, elenco
- Studio Groenlandia
- Professioni
- Fisco e Previdenza
- Lavoro e pensioni
- Tariffa Professionale e compensi
Costi chilometrici ACI per il calcolo del “fringe benefit” e per i rimborsi spese
- Redazione Legislazione Tecnica
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
27/12/2024
- Omesse ritenute, non esime la difficoltà economica da Italia Oggi
- Rivalutazione terreni più cara da Italia Oggi
- Ok a cessione del superbonus 2022 anche se non indicata da Italia Oggi
- Rinnovabili col supporto Pnrr da Italia Oggi
- Via libera al conguaglio contributivo da Italia Oggi
- Per le professioni una sfilza di stop and go da Italia Oggi