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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. ANAC 10/07/2019, n. 636
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Delib. ANAC 10/07/2019, n. 636
Delib. ANAC 10/07/2019, n. 636
Delib. ANAC 10/07/2019, n. 636
Per rendere agevole la lettura del documento e l’individuazione delle modifiche intervenute rispetto al testo originario di cui alla Delib. ANAC 01/03/2018, n. 206, le disposizioni di nuova introduzione sono state evidenziate in grassetto.
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PREMESSAIL CONSIGLIO DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE nell’adunanza del 10 luglio 2019; VISTA la deliberazione ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 con cui sono state adottate le linee guida di cui all’articolo 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici, denominate linee guida n. 4 recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». VISTA la deliberazione ANAC n. 206 del 1° marzo 2018 recante l’aggiornamento delle linee guida n. 4 al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56. VISTA la procedura di infrazione n. 2018/2273 avviata dalla Commissione europea nei confronti |
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TESTO AGGIORNATO LINEE GUIDA N. 4 |
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1. Oggetto e ambito di applicazione1.1 Le disposizioni di cui all’art. 36 del codice dei contratti pubblici e le presenti Linee guida si applicano alle stazioni appaltanti - ad eccezione delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del codice dei contratti pubblici - (di seguito solo «stazioni appaltanti»), che intendono affidare lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del codice dei contratti pubblici: a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IX; b) nei settori speciali, in quanto compatibili. 1.2 Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla so |
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2. Il valore stimato dell’appalto2.1 Il valore stimato dell’appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all’art. 35 del codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo. 2.2 Per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo |
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3. Principi comuni3.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 del codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti possono applicare altresì le disposizioni di cui all’art. 50 del codice dei contratti pubblici sulle clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni che saranno fornite dall’ANAC in uno specifico atto regolatorio. 3.2 Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato art. 36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza: a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati; c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione; e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente intere |
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4. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro4.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro p |
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4.1 L’avvio della procedura4.1.1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari. |
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4.2 I requisiti generali e speciali4.2.1 L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di: a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di attestare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto; b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali; c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. L’eventuale possesso dell&rs |
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4.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e l’obbligo di motivazione4.3.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristi |
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4.4 La stipula del contratto4.4.1. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corris |
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5. La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 355.1 Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europ |
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5.1 L’indagine di mercato e l’elenco degli operatori economici5.1.1 Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate: a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione in armonia con quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.6 e 3.7; b) le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento. 5.1.2 L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. 5.1.3 Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determina a contrarre o dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la |
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5.2 Il confronto competitivo5.2.1 Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera b) del codice dei contratti pubblici. Nell’avviso pubblico di avvio dell’indagine di mercato ovvero di costituzione dell’elenco, la stazione appaltante indica i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Se non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall’indagine di mercato o presenti nell’elenco, la stazione appaltante deve indicare, nell’avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell’affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 97, comma 8, del codice dei contratti pubblici. 5.2.2 Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) , del codice dei contratti pubblici la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7. 5.2.3 Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato dalla stazione appaltante in sede di avviso pubblico e non siano stati previsti, prima dell’avvio del |
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5.3 La stipula del contratto5.3.1 Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante de |
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6. La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro6.1 I contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 6.2 La procedura delineata ricalca quella dettata all’art. 36, comma 2, lettera b), del |
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7. Entrata in vigore7.1 Le presenti Linee guida aggiornate al Decreto Legislativo 19 apr |
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