D.L. 11/07/2019, n. 64 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 11/07/2019, n. 64

Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Art. 1. - Modifiche al decreto-legge n. 21 del 15 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56

1. Al fine di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le modifiche di cui ai commi da 2 a 6.

2. All’articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, la parola “contestualmente” è sostituita dalle seguenti: “per estratto”;

b) al comma 1, lettera b):

1) dopo le parole “all’adozione di delibere,” sono inserite le seguenti: “atti o operazioni,”;

2) le parole “il mutamento” sono sostituite dalle seguenti: “la modifica”;

3) dopo le parole “di vincoli che ne condizionino l’impiego” sono inserite le seguenti: “, anche in ragione della sottoposizione dell’impresa a procedure concorsuali.”;

c) al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole “la partecipazione detenuta da terzi” sono inserite le seguenti: “che hanno aderito alla sollecitazione dell’acquirente di cui all’articolo 136, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero”;

d) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole “sull’atto”, sono inserite le seguenti: “o operazione”;

2) al terzo periodo, la parola “quindici” è sostituita dalla seguente: “quarantacinque”;

3) al quarto periodo, dopo le parole “all’impresa”, sono inserite le seguenti: “o formulare richieste istruttorie a soggetti terzi”; la parola “dieci” è sostituita dalla seguente: “trenta”;

4) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: “In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.”;

5) all’ultimo periodo, le parole “le disposizioni di cui al presente comma” sono sostituite dalle seguenti: “gli obblighi di cui al presente comma, ivi inclusi quelli derivanti dal provvedimento di esercizio del potere di cui al comma 1, lettera b), eventualmente esercitato nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni,”;

e) al comma 5:

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Art. 2. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

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