Articolo abrogato dalla L.R. 09/05/2019, n. 11, così recitava:

“Art. 2 - (Modifiche alla legge regionale 3/2012)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), sono inseriti i seguenti:

“1 bis. I progetti di cui agli allegati B1 e B2, che prevedono soglie dimensionali al di sotto di quelle indicate dai medesimi allegati, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA qualora producano impatti significativi e negativi sull’ambiente, da valutarsi sulla base dei criteri di cui all’allegato C. La Giunta regionale determina le modalità di attuazione ed applicazione della presente disposizione.

1 ter. Su richiesta del proponente sono assoggettati:

a) alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero alla procedura di VIA i progetti non elencati negli allegati A1, A2, B1 e B2;

b) alla procedura di VIA i progetti elencati negli allegati B1 e B2.”.

2. Il titolo dell’allegato C della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente: “Criteri di selezione di cui all’articolo 3, comma 1 bis, e informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale (articolo 8, comma 1, lettera b)”.”

Dalla redazione