Articolo abrogato dal D.P.R. 21/12/1999, n. 554, a decorrere dal 28/07/2000.

L’articolo 357 così recitava:

“Articolo 357

Potrà l'Amministrazione, previo diffidamento per iscritto all'impresario, pagare direttamente la mercede giornaliera degli operai che risultasse essersi dall'impresario rifiutata senza giusto motivo, o non corrisposta nel termine consueto pei pagamenti di tali mercedi.

Le somme pagate a questo titolo saranno dall'Amministrazione ritenute sul prezzo dei lavori.”

Dalla redazione