Articolo abrogato dal D.P.R. 11/07/1980, n. 753.

L’articolo 318 così recitava:

“Articolo 318

Le disposizioni del presente capo, che concernono la sicurezza delle persone e delle cose, e la pubblica igiene nell'esercizio delle ferrovie, sono anche applicabili alle ferrovie private.

Sorvegliano alla loro osservanza i prefetti delle provincie.”

Dalla redazione