Articolo abrogato dal D.P.R. 11/07/1980, n. 753.

L’articolo 226 così recitava:

“Articolo 226

Per la trasmissione dei dispacci e segnali necessari alla sicurezza e regolarità dell'esercizio dovranno su qualsivoglia ferrovia pubblica stabilirsi gli occorrenti uffizi ed apparati telegrafici.”

Dalla redazione