Articolo abrogato dal D.P.R. 11/07/1980, n. 753.

L’articolo 224 così recitava:

“Articolo 224

Il sistema di armamento che s'intenda adottare per una ferrovia pubblica dovrà presentare la necessaria stabilità e resistenza, ed esser tale che i veicoli e macchine destinati a circolare nella detta ferrovia possano anche circolare nelle altre che da quella si diramano od a quella si congiungono.”

Dalla redazione