Articolo abrogato dalla L.R. 19/04/2019, n. 3, così recitava:

"Art. 3. (Disposizioni finali e transitorie)

1. Nei Siti di Importanza Comunitaria IT1632603 "Parco di Portofino", IT1332614 "Pineta-Lecceta di Chiavari", IT1332622 "Rio Tuia-Montallegro", in tutto o in parte esterni al Parco di Portofino, al fine di garantire il raggiungimento dei risultati di conservazione dei valori che hanno determinato la loro individuazione, l'Ente Parco è individuato quale soggetto preposto alla elaborazione degli indirizzi di pianificazione e di gestione ed alla effettuazione della verifica della valutazione d'incidenza sui piani e progetti.

2. Nei territori già appartenenti all'Area Parco di cui alla legge regionale 4 dicembre 1986, n. 32 (individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale del Monte di Portofino. Istituzione dell'Ente regionale Monte di Portofino) che risultano esterni ai confini del Parco naturale regionale di Portofino, fino all'approvazione della nuova disciplina urbanistica comunale, possono essere realizzati esclusivamente gli interventi edilizi indicati nell'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) della legge 5 agosto 1978 n. 457 (norme per l'edilizia residenziale)."

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