Articolo abrogato dall’art. 16 del D.M. 20/05/1992, n. 569 e dall’art. 13 del D.P.R. 30/06/1995, n. 418. Di seguito il testo dell’articolo abrogato:

Salvo eventuali deroghe da concedersi caso per caso con riguardo ad applicazioni di carattere particolare, gli impianti di distribuzione nell’interno degli edifici indicati nell’art. 1, devono essere esclusivamente a bassa tensione.”

Dalla redazione