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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. ANAC 13/06/2018, n. 572
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Delib. ANAC 13/06/2018, n. 572
- Delib. ANAC 12/10/2022, n. 528
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Premessa
L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74; Visto |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per: a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; |
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Art. 2. - Oggetto1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio della legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del codice. |
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Capo II - Legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 211, comma 1-bis (ricorso diretto) |
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Art. 3 - Fattispecie legittimanti il ricorso1. L’impugnazione di cui all'articolo 211, comma 1-bis, del codice, si esercita nei confronti di atti relativi a contratti di rilevante impatto, nel rispetto dei termini e secondo le |
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Art. 4. - Atti impugnabili1. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente capo l'Autorità impugna i seguenti atti: a) regolamenti e atti amministrativi di carattere |
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Art. 5. - Proposizione del ricorso1. Il ricorso è proposto previa delibera del Consiglio, su proposta dell'Ufficio competente, nei termini di legge. La delibera contiene la motivazione sulla ric |
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Capo III - Legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 211, comma 1-ter (ricorso previo parere motivato) |
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Art. 6. - Fattispecie legittimanti1. Le gravi violazioni delle norme in materia di contratti pubblici, che legittimano l'Autorità ad emettere un parere motivato e, in caso di esito negativo, a ricorrere al giudice amministrativo, sono tassativamente individuate nel comma 2. 2. Sono considerate gravi le seguenti violazioni: a) affidamento di contratti pubblici senza previa pubblicazione di bando o avviso nella GUUE, nella GURI, sul profilo di committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi d |
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Art. 7. - Atti impugnabili1. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente capo l'Autorità impugna i seguenti atti: a) regolamenti e atti amministrativi di carattere generale |
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Art. 8. - Procedimento per l'emissione del parere motivato1. Entro 60 giorni dall'acquisizione della notizia, il Consiglio dell'Autorità, su proposta dell'Ufficio competente, emette un parere motivato, nel quale sono segnalate |
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Art. 9. - Rapporti con la stazione appaltante1. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante, con contestuale assegnazione del termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale la stazio |
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Art. 10. - Proposizione del ricorso1. L'ufficio competente, preso atto delle azioni intraprese dalla stazione appaltante ovvero della mancata conformazione della medesima al parere, rime |
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Capo IV - Disposizioni comuni, finali e transitorie |
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Art. 11. - Acquisizione della notizia1. La notizia deve contenere elementi di fatto e di diritto tali da consentire all'Autorità di individuare i vizi dell'atto e di valutare la sussistenza del requisito del rilevante impatto ovvero della grave violazione. 2. L'Autorità acquisisce la notizia della violazione nell'esercizio della propria attività istituzionale, ordinariamente d'ufficio. |
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Art. 12. - Rapporti con altri procedimenti dell'Autorità1. L'esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 6 del presente Regolamento determina la sospensione dei procedimenti di vigilanza nonché dei procedimenti di precontenzioso preordinati all'emissione di pareri non vincolanti in corso |
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Art. 13. - Pubblicità1. Sono pubblicate sul sito dell'Autorità, il giorno stesso della loro adozione, le delibere del Consiglio con le quali viene disposto: il ricorso dir |
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Art. 14. - Norme transitorie1. L'ufficio competente avvia i procedimenti di cui ai capi II e III sulla base delle notizie acquisite dall'Autorità alla data di entrata in vigore d |
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Art. 15. - Entrata in vigore1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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