Articolo abrogato dalla L.R. 26/06/2018, n. 23, così recitava:

“Art. 25 - Il direttore del Parco

1. All'Ente parco è preposto un direttore nominato dal Consiglio dell'Ente parco su proposta del Comitato esecutivo assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato di natura privatistica della durata di quattro anni, rinnovabili alla scadenza; il rapporto di lavoro si risolve secondo le norme di diritto civile.

2. Il direttore del Parco è scelto tra persone di provata qualificazione in materia amministrativa o scientifica in possesso di diploma di laurea.

3. Della decisione di nominare il direttore del parco è data pubblicità nelle forme e nei modi a ciò idonei.

4. Il direttore del Parco:

a) sovraintende all'elaborazione del Piano del parco, delle sue varianti, del piano pluriennale economico - sociale, dei programmi annuali di attuazione e cura la concreta attuazione delle prescrizioni e previsioni contenute nel Piano del parco e dei progetti di cui all'articolo 8;

b) sovrintende all'organizzazione ed all'utilizzazione del personale con particolare riferimento a quello impiegato nello svolgimento delle attività tecniche;

c) provvede alla promozione ed all'immagine dell'Ente parco;

d) da attuazione a tutte le delibere del Consiglio dell'Ente parco e del Comitato esecutivo.”

Dalla redazione